Sentenza n. 512/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta mancanza di interesse conseguente alla ripresa proficua delle interlocuzioni con il Comune. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a. Non sono state liquidate spese, poiché le parti evocate in giudizio non si erano costituite.
Atto impugnato: mancato riscontro all’istanza di accesso alle relazioni redatte dal consulente comunale nell’ambito della procedura di revisione del canone concessorio del servizio di distribuzione del gas
Esito
La controversia
La società concessionaria, che aveva continuato a gestire il servizio di distribuzione del gas naturale dopo la scadenza del contratto di concessione, aveva chiesto al Comune l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone. Nel corso degli interlocuzioni tra le parti, la società aveva presentato un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 10 e 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo copia delle relazioni predisposte dal consulente comunale. A fronte del mancato riscontro espresso dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna del Comune all’ostensione integrale e non oscurata dei documenti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi.
artt. 10 e 22 ss. l. 241/1990
Costituiscono il fondamento dell’istanza di accesso presentata dalla società, rispettivamente con riferimento alla partecipazione procedimentale e all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di estinzione.
art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000
Richiamato nel fatto quale disposizione in forza della quale la società aveva continuato a erogare il servizio dopo la scadenza del contratto concessorio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente notificata alle controparti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ove non residui interesse alla decisione.
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la sopravvenuta ripresa proficua delle interlocuzioni tra il richiedente l’accesso e l’amministrazione può giustificare la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del processo.
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