Cassazione Penale, Sentenza n. 13964/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Venezia del 19/07/2023. Il ricorrente ha dichiarato il 22/11/2023 la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal GIP la misura sostitutiva richiesta. Il ricorso era stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale citata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla rinuncia del ricorrente. Ha altresì precisato che il venir meno dell'interesse dopo la proposizione del ricorso esclude che dalla dichiarazione di inammissibilità derivi la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 05/12/2023; estensore Cons. Giovanna Verga; deposito in cancelleria 05/04/2024.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
La trattazione del ricorso è avvenuta con contraddittorio scritto in base alla disposizione che consente procedure scritte in materia processuale durante il periodo emergenziale; qui la norma è richiamata per giustificare la modalità di trattazione.
art. 8 D.L. 198/2022
Richiamato unitamente all'art. 23 co. 8 del D.L. 137/2020 per confermare la possibilità di procedere per contraddittorio scritto; la norma è utilizzata come base procedurale per il rito adottato.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, il ricorrente ottiene il risultato sostanziale richiesto (es. misura sostitutiva dal GIP), può verificarsi una sopravvenuta carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile.
- La formale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente è idonea a determinare l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, salvo diversa valutazione motivata del giudice.
- Le norme emergenziali che consentono il contraddittorio scritto (es. D.L. 137/2020 e D.L. 198/2022) possono essere richiamate per gestire la trattazione scritta dei ricorsi, senza che ciò condizioni la sostanza della decisione sulla ammissibilità.
- Prima di proporre o di mantenere un ricorso, è utile valutare se il risultato pratico richiesto sia già stato conseguito in sede cautelare o dal GIP, perché ciò può rendere inutile un giudizio di legittimità e portare a una chiusura anticipata senza oneri per il ricorrente.
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