Cassazione Penale, Sentenza n. 44368/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna per estorsione in concorso. Il ricorrente deduceva: 1) nullità per erronea indicazione della data di nascita nel decreto di citazione in appello (presunta violazione art. 601 c.3 c.p.p.); 2) nullità/irregolarità per notificazione del decreto di citazione al difensore senza verifica della idoneità del domicilio eletto (artt. 161, 170 c.p.p., richiamo agli artt. 157 e 159); 3) vizio di motivazione sull'attribuzione della messaggistica e sulla valutazione delle prove (contestazione delle valutazioni di merito); 4) omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) omessa motivazione circa la quantificazione del danno patrimoniale liquidato dal Tribunale; 6) illegittima costituzione della parte civile tramite difensore non munito di procura speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte delle censure, ritenendo manifestamente infondati i primi quattro e il sesto motivo. In particolare: 1) l'errore nella data di nascita è mera irregolarità non idonea a determinare nullità se l'identità dell'imputato è certa; 2) la notificazione al difensore è valida se si è proceduto come previsto dagli artt. 161 e 170 c.p.p. quando l'atto è attestato come non recapitabile al domicilio, salvo casi di forza maggiore; 3) le censure sulla valutazione delle prove sono questioni di merito non riesaminabili in Cassazione; 4) la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è congruamente motivata; 5) invece il quinto motivo è ritenuto fondato: la Corte di appello ha omesso di esaminare la doglianza sull'esatta quantificazione del danno patrimoniale e quindi la sentenza è annullata limitatamente alle statuizioni civili relative alla quantificazione del danno patrimoniale, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; il danno non patrimoniale rimane confermato; 6) la costituzione di parte civile è ritenuta valida alla luce della presenza del danneggiato in udienza che sanifica la mancanza di procura speciale. In sintesi: confermata la responsabilità penale e la condanna, annullata solo la quantificazione del danno patrimoniale e rinvio per nuovo giudizio civile.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p.
Un'errata indicazione di dati anagrafici (es. diversa data di nascita) nel decreto di citazione in appello costituisce, se l'identità dell'imputato non risulta incerta, una mera irregolarità e non una nullità idonea a compromettere il contraddittorio.
art. 161 c.p.p.
Prevede la notifica degli atti al difensore; la Corte ha confermato che, ove sussistano le condizioni previste (es. consegna al difensore ex art.170 per irreperibilità), la notificazione al difensore è valida.
art. 170 c.p.p.
La mancata consegna dell'atto per irreperibilità al domicilio dichiarato comporta, ove attestata, la consegna dell'atto al difensore ex art.161 comma 4 senza ulteriori adempimenti; l'art.170 prevale salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non fosse nelle condizioni di comunicare il cambiamento del domicilio.
artt. 157 e 159 c.p.p.
Regolano notificazioni e reperibilità: le loro prescrizioni trovano applicazione quando l'imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio; se il domicilio è stato eletto, le forme di cui all'art.170/161 sono applicabili.
art. 133 c.p.
Le attenuanti generiche devono essere riconosciute solo se esistono situazioni effettive e specifiche che giustificano un trattamento benevolo; la loro concessione non è discrezionale senza adeguata motivazione.
art. 185 c.p.
La condanna per reato può comportare l'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale: la quantificazione del danno patrimoniale deve essere adeguatamente motivata dal giudice; omessa motivazione su tale quantificazione determina annullamento limitato.
Massime di principio
- Errori formali nei dati anagrafici indicati negli atti (es. data di nascita) non determinano automaticamente la nullità del procedimento se l'identità dell'imputato è chiaramente determinabile.
- La notificazione degli atti al difensore è valida quando l'ufficio postale attesta l'irreperibilità nel domicilio eletto: in tale ipotesi l'atto può essere consegnato al difensore ai sensi degli artt.161 e 170 c.p.p., salvo comprovata impossibilità dell'imputato di comunicare il mutamento di domicilio.
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione di merito delle prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono normalmente inammissibili, salvo vizi di motivazione logicamente manifesti o violazioni di legge.
- La mancata o insufficiente motivazione sulla quantificazione del danno patrimoniale costituisce vizio rilevante che comporta l'annullamento limitato della statuizione civile e il rinvio per nuova liquidazione.
- La presenza personale del danneggiato in udienza può sanare la mancanza di procura speciale del difensore che ha effettuato la costituzione di parte civile; la nullità relativa alla costituzione va dedotta tempestivamente nei gradi precedenti, non per la prima volta in cassazione.
- Le attenuanti generiche richiedono motivazione puntuale e l'individuazione di circostanze oggettive che giustifichino una riduzione della pena; l'assenza di elementi concreti rende la censura inammissibile.
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