Cassazione Penale, Ordinanza n. 19613/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza investiva profili non più scrutinabili dopo la definizione del giudizio di appello con concordato sulla pena e con rinuncia ai motivi. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva definito il gravame con il rito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., in relazione a un furto in abitazione aggravato. Il ricorso deduceva vizio di motivazione ex art. 606, lett. e, c.p.p., sostenendo l'omessa verifica della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura inammissibile perché, nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi determina una preclusione estesa alle questioni rinunciate, comprese quelle rilevabili d'ufficio, e limita la cognizione del giudice e la successiva impugnabilità alle sole ipotesi tassativamente consentite dall'art. 599-bis, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello, una volta accolto dal giudice, comporta la rinuncia ai motivi non più devoluti e limita la cognizione del giudice di appello e, per riflesso, l'ambito del ricorso per cassazione.
art. 606, lett. e, c.p.p.
La censura di vizio di motivazione non è proponibile in cassazione quando investe questioni precluse dalla rinuncia ai motivi nel concordato in appello.
art. 129 c.p.p.
L'eventuale omissione della verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è irrilevante se la questione rientra tra quelle rinunciate nell'ambito del patteggiamento in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
artt. 99, 624-bis, comma 1 e 3, 625, n. 2 e 5, 61, n. 5 c.p.
Norme incriminatrici e circostanziatrici relative al furto in abitazione aggravato oggetto della decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale che limita il controllo della Corte di cassazione alle sole questioni ancora devolute o comunque impugnabili secondo i limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Le questioni, anche rilevabili d'ufficio, sulle quali l'imputato abbia rinunciato per ottenere l'accordo sulla pena non possono essere riproposte con il ricorso per cassazione, neppure sotto forma di vizio di motivazione o di omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- Il concordato in appello produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, sicché la rinuncia ai motivi incide anche sulla possibilità di dedurre in cassazione nullità, cause di improcedibilità o altre questioni già coperte dalla rinuncia.
- Quando il ricorso per cassazione attinge censure già coperte da rinuncia nell'ambito del patteggiamento in appello, il ricorso è inammissibile e la Corte può provvedere senza formalità di procedura.
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