Cassazione Penale, Sentenza n. 4318/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento denunciando: 1) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (danno di particolare tenuità) per il furto della bicicletta, siccome il bene era di scarso valore e il danno esiguo; 2) la mancata disapplicazione della recidiva nonostante i precedenti; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 richiede un giudizio complessivo sul danno criminale e non può basarsi solo sul valore economico ridotto o sulla successiva restituzione della cosa; la recidiva è stata correttamente applicata alla luce dei precedenti e della 'disinvoltura' e determinazione del comportamento del ricorrente; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen. (danno di particolare tenuità)
L'attenuante richiede un giudizio complessivo sul danno criminale e non può essere riconosciuta sulla base del solo valore economico esiguo o della successiva restituzione della cosa; va valutata al momento della consumazione del reato
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche) e d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125
Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi concreti a favore dell'imputato; l'assenza di tali elementi legittima il diniego
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (furto con circostanze aggravanti)
Richiamato nel contesto delle circostanze aggravanti originariamente contestate e poi escluse dalla Corte d'appello per la specifica fattispecie
art. 61, n. 5 cod. pen. (circostanze aggravanti in generale)
Citata come circostanza aggravante esclusa dalla Corte d'appello nella riforma della pronuncia di primo grado
Massime di principio
- L'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4) richiede un giudizio globale sul "danno criminale" al momento della consumazione: il valore economico esiguo da solo non è sufficiente.
- La restituzione della refurtiva intervenuta dopo il fatto è generalmente un elemento post factum e non rileva ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4.
- La recidiva può essere mantenuta quando i precedenti, uniti alla condotta dell'imputato (p.e. determinazione o 'disinvoltura' nell'agire), indicano una maggiore colpevolezza e ostano alla disapplicazione.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato; dopo la riforma del 2008 l'incensuratezza o la sola situazione personale non bastano più per ottenere la diminuente.
- In valutazioni analoghe i giudici devono motivare compiutamente sia il diniego delle attenuanti sia l'applicazione della recidiva, richiamando fatti concreti che giustifichino la valutazione di pericolosità o tenore della condotta.
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