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Ordinanza

Ordinanza n. 600/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento n. prot. 5336 del 19.05.2025, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, con il quale veniva respinta la domanda di visto d’ingresso ai fini di “lavoro subordinato”;

Giustizia amministrativa202508469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare che ha respinto la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’atto. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto delle precisazioni fattuali e giuridiche prospettate dal ricorrente. Il Collegio ha ritenuto necessario un riesame complessivo della domanda, previo colloquio con l’interessato e previa sollecitazione, da parte della sede diplomatica, del competente SUI per il completamento della procedura relativa al rilascio del nulla osta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, senza disporre direttamente il rilascio del visto né annullare in via definitiva il diniego. Ha ordinato all’amministrazione un riesame complessivo della domanda, da svolgersi previo colloquio con il richiedente, tenendo conto delle precisazioni fattuali e giuridiche contenute nel ricorso, e sollecitando il competente SUI a completare la procedura per il rilascio del nulla osta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha adottato una misura cautelare propulsiva diretta al riesame dell’istanza amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare una tutela propulsiva ordinando il riesame complessivo di una domanda amministrativa, senza sostituirsi all’amministrazione nella decisione finale.
  • Il riesame cautelare può essere subordinato allo svolgimento di specifiche attività istruttorie o partecipative, come il colloquio con l’interessato, quando tali attività siano necessarie per una nuova valutazione della domanda.
  • Quando la definizione del procedimento dipende dal completamento di attività attribuite a un’altra articolazione amministrativa, la misura cautelare può imporre alla sede procedente di sollecitare l’ufficio competente, senza anticipare l’esito finale del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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