Cassazione Penale, Sentenza n. 20968/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento per errore nell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente: il Tribunale avrebbe applicato la revoca ritenendo, senza specificarne le ragioni, che il ricorrente fosse recidivo nel triennio ai sensi dell'art. 186-bis co.5 D.lgs. 285/1992, condizione necessaria (in assenza di appartenenza alle categorie della lettera d) comma 1) per applicare la revoca quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo dell'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria e ha annullato la sentenza impugnata in quel punto. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla sanzione accessoria, precisando che il giudice di merito deve verificare e motivare l'esistenza della recidiva nel triennio; in mancanza, la revoca non può essere applicata e dovrà essere valutata la sospensione della patente ex art. 186 co. 2 lett. c), con raddoppio della durata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186-bis, comma 5
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma.
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca è applicabile automaticamente solo se ricorre una delle condizioni espressamente previste: o il conducente rientra nelle categorie previste dalla lettera d) e ha tasso >1,5 g/l, oppure per gli altri è necessaria la recidiva nel triennio; l'esistenza della recidiva deve essere dimostrata e motivata dal giudice.
D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)
sospensione della patente (misura alternativa in mancanza dei presupposti per la revoca); la durata va raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Se non sussistono le condizioni per la revoca (p.es. mancanza di recidiva comprovata), il giudice deve irrogare la sospensione della patente secondo le norme di cui al comma 2 lett. c), con il meccanismo del raddoppio quando il veicolo appartiene a terzi.
Codice di procedura penale, art. 444
La sentenza era frutto di un patteggiamento ai sensi dell'art. 444; tuttavia l'accordo di patteggiamento non esime il giudice dall'applicare correttamente le sanzioni accessorie e dal motivare i presupposti di fatto per la loro applicazione.
Codice di procedura penale, art. 611
Richiamata come norme procedurali relative alle conclusioni del Pubblico Ministero davanti alla Corte; nel procedimento la Procura ha prodotto conclusioni sulla revoca, ma la Corte ha valutato l'insufficienza di motivazione del dato della recidiva.
Massime di principio
- La revoca della patente prevista dall'art. 186-bis co.5 si applica solo se è dimostrato uno dei presupposti tassativi: appartenenza alle categorie previste (lettera d) con tasso >1,5 g/l) oppure recidiva nel triennio per gli altri conducenti.
- Il giudice che irroga la sanzione accessoria deve sempre indicare e motivare il fatto concreto (p.es. la recidiva) che giustifica la misura; l'assenza di motivazione rende la revoca annullabile e determina il rinvio per nuovo giudizio.
- In mancanza della prova della recidiva, la misura corretta è la sospensione della patente ex art. 186 co.2 lett. c), e va valutato il raddoppio della durata quando il veicolo appartiene a terzi.
- Neppure nell'ambito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può applicare sanzioni accessorie senza i necessari presupposti di fatto e la relativa motivazione.
- Chi impugna con successo l'irrogazione di una sanzione accessoria ottiene frequentemente l'annullamento limitato di quella parte della sentenza con rinvio al giudice di merito per rideterminazione conformemente ai criteri di legge.
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