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Sentenza

Sentenza n. 2208/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per il “Servizio di vigilanza armata alla Casa Comunale per anni uno” - CIG B785B79024 - adottato in favore della società BEST SECURITY SERVICE S.R.L del 06.10.2025; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota della Stazione Appaltante del 30.10.2025;

Giustizia amministrativa202506099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione alla società controinteressata dell'appalto per il servizio di vigilanza armata presso la Casa Comunale per la durata di un anno, nonché gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione deducendo: la mancata verifica tempestiva e autonoma dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria; l'insostenibilità economica dell'offerta, in ragione dell'omessa contabilizzazione dei costi relativi alle migliorie e dotazioni tecniche offerte gratuitamente alla stazione appaltante, del valore complessivo di circa 11.000 euro, nonché dei relativi costi di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa; l'erroneità delle giustificazioni concernenti l'ottimizzazione dei costi del personale mediante assunzioni under 35 e agevolazioni ZES, ritenute lesive del principio di immodificabilità dell'offerta; il difetto di istruttoria quanto allo stato di efficienza e conformità delle attrezzature già ammortizzate in altri appalti. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata prova di resistenza, in considerazione dell'ampio divario di punteggio tra le imprese. La ricorrente ha sostenuto che l'accoglimento delle censure avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta anomala e il conseguente scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità per mancata prova di resistenza, ritenendo che la ricorrente non contestasse una mera attribuzione erronea di punteggio, ma l'insostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicataria, il cui eventuale accertamento avrebbe potuto condurre alla sua esclusione e alla rimodulazione della graduatoria. Nel merito, il Collegio ha ribadito che la verifica di anomalia è valutazione sintetica e globale, riservata alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, manifesto travisamento o vistose lacune giustificative. Ha tuttavia ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria: la stazione appaltante aveva considerato congrua l'offerta senza esaminare i costi delle numerose migliorie e dotazioni tecniche offerte, limitandosi ad accettare la dichiarazione dell'aggiudicataria secondo cui i beni erano già disponibili e ammortizzati. La disponibilità pregressa e l'eventuale ammortamento dei beni non ne comportano la gratuità, dovendo essere valutati almeno i costi di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa, tanto più in presenza di un utile dichiarato di soli 650 euro e della previsione di cessione gratuita delle dotazioni alla stazione appaltante al termine del contratto. È stata invece respinta la censura relativa alla mancata verifica dello stato manutentivo e della conformità delle attrezzature, poiché tale profilo riguarda la fase esecutiva del contratto. Il ricorso è stato accolto con annullamento dell'aggiudicazione, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria sulla serietà dell'offerta economica. Il Comune è stato condannato alle spese in favore della ricorrente, liquidate in 4.000 euro oltre accessori; le spese tra ricorrente e aggiudicataria sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alla prospettata ottimizzazione dei costi del personale; il giudice non ha esaminato specificamente tale censura, avendo accolto il ricorso per il difetto di istruttoria sulla sostenibilità delle dotazioni tecniche.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alle giustificazioni dell'offerta; il giudice non ha fondato su tale profilo la decisione di accoglimento.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per affermare che chi contesta il giudizio di non anomalia deve fornire specifici e dettagliati elementi di prova dell'errore dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata prova di resistenza non rende inammissibile il ricorso contro l'aggiudicazione quando il ricorrente deduce l'insostenibilità economica dell'offerta dell'aggiudicatario e l'eventuale accoglimento potrebbe comportarne l'esclusione e il conseguente scorrimento della graduatoria; in tal caso non si contesta una mera divergenza nell'attribuzione dei punteggi.
  • La verifica di anomalia dell'offerta ha carattere sintetico e globale e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante, ma è sindacabile quando emergano macroscopica irragionevolezza, manifesto e decisivo travisamento dei fatti o vistose lacune nelle giustificazioni non adeguatamente considerate.
  • La valutazione di congruità deve comprendere almeno un esame sommario ed essenziale delle censure tecniche concretamente prospettate, soprattutto quando esse riguardino costi omessi che possono incidere sulla sostenibilità complessiva dell'offerta.
  • La disponibilità o il pregresso ammortamento di beni strumentali impiegati nell'esecuzione dell'appalto non implica la loro gratuità: nella verifica di anomalia devono essere considerati, ove pertinenti, i costi di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa.
  • La verifica della sostenibilità dell'offerta deve essere particolarmente rigorosa quando l'utile dichiarato è estremamente ridotto e l'offerta comprende numerose migliorie tecniche da trasferire gratuitamente alla stazione appaltante al termine del contratto.
  • La verifica dello stato manutentivo e della conformità delle attrezzature offerte attiene, in assenza di specifiche ragioni diverse, alla fase esecutiva del contratto e non integra di per sé un vizio della verifica di anomalia.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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