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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14335/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 05/07/2024 del tribunale del riesame che, pur avendo in parte annullato il provvedimento del G.i.p. (misura degli arresti domiciliari) relativo ai presunti brogli elettorali delle elezioni del 26/01/2020, ha confermato la provvisoria imputazione per brogli delle elezioni del 20-21/09/2020 (capo G) e la sussistenza di gravi indizi per il reato di concorso in corruzione con Barillà (capo H). I motivi di ricorso in Cassazione sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della gravità degli indizi relativi al capo G, in particolare sulla sufficienza delle intercettazioni (R.I.T. 1461 e 1509) e l'assenza di riscontri oggettivi esterni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul capo H per assenza di prova del rapporto sinallagmatico tra l'atto contrario ai doveri d'ufficio e l'utilità ricevuta (assunzione presso AZ s.p.a. dal 2018 e stabilizzazione del 2021), con contestuale dubbio sul dolo specifico; (3) vizio di motivazione sulla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) ritenute dal Tribunale speculative e non attuali/concrete.

La decisione

La Corte rigetta i motivi relativi al capo G e alla esigenze cautelari (primo e terzo motivo), ritenendoli infondati: il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a supporto delle imputazioni elettorali (valutazione fondata sulla natura probabilistica dell'art. 273 c.p.p. e sull'insieme degli indizi, comprese le intercettazioni). Tuttavia la Corte accoglie il secondo motivo relativo al capo H, ritenendo che la motivazione del tribunale non dimostri in modo sufficiente l'esistenza del patto corruttivo e del rapporto sinallagmatico fra l'atto d'ufficio e la prestazione lavorativa/l'utilità; pertanto annulla l'ordinanza limitatamente al capo H e rinvia il processo al tribunale di Reggio Calabria - sezione riesame per nuovo giudizio. Il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali)

    La norma è richiamata per inquadrare i reati elettorali contestati al capo G; la Corte ne prende atto nell'ambito della valutazione dei fatti relativi a brogli elettorali.

  • Codice penale

    Richiamati nella descrizione dei reati collegati ai fatti elettorali; la Corte valuta la portata degli indizi alla luce delle imputazioni penali richiamate.

  • Codice penale

    Norma sul delitto di corruzione (pubblico ufficiale corrotto); la Corte evidenzia che per configurare la corruzione propria è necessario dimostrare il rapporto sinallagmatico tra atto d'ufficio e utilità.

  • Codice penale

    Norma sul reato del privato corruttore; la Corte valuta la sussistenza del patto corruttivo tra il privato (Barillà) e la pubblica ufficiale (Giustra).

  • Codice di procedura penale

    Richiamato nella critica difensiva (richiesta di riscontri esterni agli indizi), ma la Corte osserva che le regole di cui all'art. 192 non si applicano automaticamente nel giudizio cautelare, che ha natura probabilistica.

  • Codice di procedura penale

    art. 273 (commi 1 e 1-bis)

    Norma sui gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari; la Corte ribadisce che il concetto indica una qualificata probabilità e che il tribunale può fondare la sua decisione su un compendio indiziario logico e coerente, anche basato su intercettazioni.

  • Codice di procedura penale

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Disciplina il pericolo di reiterazione del reato come presupposto per le misure cautelari; la Corte conferma l'orientamento secondo cui tale pericolo va valutato in termini prognostici, non richiedendo l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alla misura sostitutiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal tribunale del riesame.

Massime di principio

  • In sede cautelare (art. 273 c.p.p.) la prova richiesta è di natura probabilistica: i 'gravi indizi' non richiedono certezza, ma un compendio indiziario logico e coeso sufficiente a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza.
  • Le intercettazioni possono costituire elemento decisivo nel giudizio cautelare se contestualizzate in un quadro indiziario complessivo e adeguatamente motivate dal giudice del riesame.
  • Per il reato di corruzione propria è essenziale dimostrare il rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la dazione/promessa dell'utilità: la mera ricezione di un beneficio o l'esistenza di rapporti di amicizia non sono di per sé sufficienti a configurare il patto corruttivo.
  • Quando la motivazione del giudice non chiarisce se un fatto antecedente sia parte integrante del patto corruttivo o solo un antecedente logico, la valutazione è insufficiente e può portare all'annullamento del provvedimento su quel capo.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere prognostica e adeguatamente motivata, tenendo conto della personalità del soggetto, delle modalità della condotta e del contesto, senza esigere l'imminenza di specifiche opportunità di recidiva.

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