Ordinanza n. 2062/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 12526/19.04.2023; - nonché del parere reso dalla competente autorità e indicato nel provvedimento di diniego. - a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di specializzazione sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, nonché il parere richiamato nel diniego, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto che, ai fini cautelari, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso suscettibile di essere pregiudicato dal diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, la ricorrente non ha provato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento; non risultano quindi dimostrati i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda di annullamento e non esprime una valutazione sulla legittimità del diniego o del parere presupposto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la dimostrazione dei presupposti cautelari, tra cui un danno grave e irreparabile; nel caso concreto il periculum in mora è stato escluso per mancata prova di un rapporto di lavoro in corso pregiudicabile dal diniego.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile concretamente collegato all'esecuzione dell'atto; la mera pendenza di un diniego di riconoscimento professionale non è sufficiente.
- Ai fini del periculum in mora, chi chiede la tutela cautelare deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare la situazione attuale suscettibile di pregiudizio, quale un rapporto di lavoro in corso che risenta dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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