Sentenza del 06/05/2015 n. 9040 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per IVA e IRPEG relativo all'anno d'imposta 1999. La CTR Lazio aveva ritenuto che non fossero state emesse fatture false per operazioni inesistenti, ma soltanto ricevute bancarie utilizzate per ottenere finanziamenti o anticipazioni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che alcune fatture relative a operazioni inesistenti erano state contabilizzate fiscalmente, in particolare nei rapporti con la società collegata Carind s.r.l., e che tali elementi risultavano dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che non aveva esaminato adeguatamente né il collegamento tra alcune fatture e le ricevute bancarie né le fatture emesse nei confronti della Carind s.r.l. e contabilizzate ai fini fiscali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il richiamo alla disciplina penale delle frodi fiscali costituiva un obiter dictum e non la ratio autonoma della decisione. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000
La mera detenzione o contabilizzazione di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti non comporta, di per sé, il reato di frode fiscale, che richiede la successiva presentazione della dichiarazione.
La Corte ha rilevato che la CTR aveva richiamato la disciplina penale delle frodi fiscali, ma tale argomentazione non costituiva la ragione effettiva e autonoma della decisione fiscale; per questo il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate in relazione agli effetti fiscali delle fatture relative a operazioni inesistenti. La Corte non ha deciso nel merito la censura normativa, dichiarandola inammissibile, mentre ha disposto un nuovo esame dei fatti e della motivazione.
Massime di principio
- In presenza di fatture ritenute fittizie, il giudice tributario deve esaminare concretamente tutti gli elementi indiziari, compresa la contabilizzazione fiscale, la correlazione con ricevute bancarie, i rapporti con società collegate e le anomalie formali o contabili dei documenti.
- Il fatto che determinati documenti siano stati rinvenuti presso banche o siano stati utilizzati per ottenere finanziamenti non esclude automaticamente il loro possibile impiego anche ai fini fiscali.
- Una sentenza è viziata se omette di valutare elementi decisivi indicati dall'amministrazione finanziaria e potenzialmente idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
- Le considerazioni svolte dal giudice solo incidentalmente, senza costituire la base effettiva della decisione, sono obiter dicta e normalmente non possono essere utilmente censurate in cassazione per difetto di interesse.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'amministrazione: impone al giudice di merito una nuova valutazione, limitata ai profili indicati dalla Corte di cassazione.
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