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Sentenza

Sentenza n. 7422/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma, notificato il 20 gennaio 2026, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata nell’ambito delle quote 2022. Ha dedotto di essere entrato in Italia il 24 febbraio 2024 con visto di tipo D rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi per lavoro subordinato e di non aver potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno. Ha sostenuto di avere comunque presentato la domanda di permesso e ha imputato alla Prefettura di Roma la mancata convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto, nonostante la trasmissione della documentazione necessaria. Ha censurato l’atto per violazione degli artt. 5, comma 9, e 22 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 35 del d.P.R. 394/1999, dei principi di buona fede e legittimo affidamento, degli artt. 21-bis e seguenti della l. 241/1990, nonché per eccesso di potere, motivazione erronea e illogica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego della Questura. La mancata produzione del contratto di soggiorno, che deve essere sottoscritto presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente, rendeva il rigetto dell’istanza un atto dovuto e vincolato. Il ricorrente aveva richiesto il permesso di soggiorno senza aver previamente completato l’iter previsto dagli artt. 21, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il giudice ha inoltre evidenziato che, secondo l’art. 22 del Testo unico immigrazione, dopo l’ingresso il lavoratore deve registrare la propria presenza presso lo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta; solo dopo la verifica dell’ammissibilità e procedibilità della domanda l’ufficio rilascia il kit postale per la richiesta del permesso in Questura. La domanda presentata dal ricorrente era quindi avvenuta al di fuori della procedura prescritta e mirava a ottenere un titolo in deroga alla normativa vigente. È stato escluso anche un legittimo affidamento incolpevole, poiché il mancato rispetto dell’iter legale e la natura vincolata del provvedimento impedivano di fondarlo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della disciplina sul rilascio del permesso di soggiorno; il giudice ha ritenuto comunque applicabile la procedura normativa che impone il previo completamento dell’iter relativo al contratto di soggiorno.

  • art. 21 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni che disciplinano l’iter amministrativo per l’ingresso e il soggiorno per lavoro.

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    Impone il rispetto della procedura concernente il nulla osta, la registrazione della presenza presso lo Sportello unico per l’immigrazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la mancata osservanza dell’iter giustifica il rigetto vincolato della domanda di permesso.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Richiamato tra le disposizioni che regolano l’iter amministrativo per il lavoro e il soggiorno dello straniero.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Disciplina, insieme all’art. 36, il completamento della procedura presso lo Sportello unico per l’immigrazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disposizione attuativa dell’iter procedimentale che deve essere completato prima della richiesta del permesso di soggiorno.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere validamente esaminata se il lavoratore non ha previamente completato l’iter previsto dalla normativa sull’immigrazione, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente.
  • La Questura può legittimamente rigettare, quale atto dovuto e vincolato, la richiesta di permesso di soggiorno presentata al di fuori della procedura che prevede il previo controllo dell’ammissibilità e procedibilità della domanda di ingresso e la formalizzazione del contratto di soggiorno.
  • Il lavoratore straniero, dopo l’ingresso in Italia, deve registrare la propria presenza presso lo Sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta; soltanto dopo tale verifica l’ufficio procede al rilascio del kit necessario per la richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura.
  • Il mancato completamento dell’iter procedimentale previsto dalla legge esclude, in relazione al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, la configurabilità di un legittimo affidamento incolpevole, soprattutto quando il provvedimento dell’amministrazione abbia natura vincolata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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