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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32020/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un ente comunale propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel precedente giudizio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione resa in opposizione ex art. 548 c.p.c. in un'esecuzione presso terzi. La vicenda originaria nasce dal pignoramento di un credito del debitore esecutato verso il Comune; il giudice dell'esecuzione aveva poi assegnato le somme ai creditori. Il Comune aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, di non aver potuto rendere la dichiarazione di quantità per mancata conoscenza dell'udienza per causa di forza maggiore/caso fortuito; dall'altro, che l'assegnazione avrebbe ecceduto l'importo del credito pignorato. Il giudice dell'opposizione aveva dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché la mancata conoscenza non dipendeva da caso fortuito, il secondo perché avrebbe dovuto essere dedotto con opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. e risultava tardivo. La Cassazione, con ordinanza n. 30090/2021, aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Il ricorso per revocazione deduce, ex art. 395 n. 4 c.p.c., un preteso errore materiale della precedente ordinanza nel determinare l'importo del credito assegnato, assumendo che la Corte avesse confuso il credito pignorato con i crediti vantati dai creditori procedenti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile perché la censura è del tutto estranea al contenuto della decisione revocanda e alla sua ratio decidendi: né il giudice di merito né la precedente ordinanza di legittimità avevano esaminato il tema della misura del credito assegnato, avendo invece deciso solo sulla tardività/inammissibilità dell'opposizione. Ritenuto il ricorso proposto quanto meno con colpa grave, la Corte condanna il ricorrente alle spese, dispone la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore di ciascuna parte resistente e ordina la trasmissione degli atti alla Procura Generale per le eventuali valutazioni di competenza. È altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    costituisce il rimedio esperibile contro le ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve riguardare una svista materiale decisiva e deve emergere dal contenuto della decisione impugnata, non potendo consistere in una critica su questioni estranee alla ratio decidendi

  • art. 548 c.p.c.

    l'opposizione proposta dal Comune avverso l'ordinanza di assegnazione è stata dichiarata inammissibile/tardiva nei termini indicati dalla decisione richiamata

  • art. 617, secondo comma, c.p.c.

    il vizio dedotto sul quantum assegnato era da far valere con opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione ex art. 548 c.p.c.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    la precedente ordinanza di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 1176 c.c.

    la Corte richiama la diligenza minima esigibile dal professionista del diritto nel valutare la palese inammissibilità del ricorso

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    giustifica la condanna d'ufficio al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata, in presenza di colpa grave o mala fede

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 290 c.p.

    richiamato solo in via eventuale rispetto a possibili profili penali della frase offensiva contenuta nel ricorso

  • art. 342 c.p.

    richiamato solo in via eventuale rispetto a possibili profili penali della frase offensiva contenuta nel ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è inammissibile quando la censura non investe un errore di fatto materiale emergente dagli atti della decisione impugnata, ma mira in realtà a rimettere in discussione una questione mai esaminata nella decisione revocanda.
  • L'errore revocatorio non può essere costruito su un tema estraneo alla ratio decidendi della pronuncia da revocare: la svista deve cadere su un presupposto fattuale decisivo effettivamente assunto a base della decisione.
  • Quando il vizio dedotto riguarda il provvedimento di assegnazione del credito o il suo quantum, e non l'ordinanza che decide sull'opposizione per tardività, la censura è fuori bersaglio e non è idonea a sorreggere la revocazione.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso può integrare mala fede o, quantomeno, colpa grave, legittimando la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. oltre alle spese di lite.
  • Il giudice può disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente quando dagli scritti difensivi emergano espressioni potenzialmente offensive o rilevanti sotto il profilo penalistico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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