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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 22 dicembre 2025, n. 2864, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso n. 762/2025 Reg. Ric., proposto da Riesi Leonardo e Riesi Anna Maria.

Giustizia amministrativa202600141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia 22 dicembre 2025, n. 2864, che aveva annullato il diniego comunale della concessione in sanatoria relativa al fabbricato A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza che aveva annullato il diniego, prot. n. 1241 del 14 febbraio 2025, della sanatoria richiesta nel 1986 dalla dante causa degli appellati per il fabbricato A, costruito in base a concessione edilizia del 14 agosto 1982. Con il primo motivo il Comune ha dedotto travisamento delle risultanze della verificazione ed erronea applicazione dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001 e del principio di valutazione unitaria degli abusi: il fabbricato B, realizzato nel 1999, sarebbe funzionalmente connesso al cementificio e la comune categoria catastale D/7 dimostrerebbe una destinazione unitaria. Con il secondo motivo ha contestato l’accertamento relativo al muro di contenimento, sostenendo che, per dimensioni e funzione a servizio dell’intero complesso, esso richiedesse un autonomo titolo edilizio e non fosse compreso nell’istanza di sanatoria; ha inoltre dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. Con il terzo motivo ha sostenuto che la questione degli scarichi reflui era stata menzionata soltanto nel preavviso di diniego, non nel provvedimento finale, censurando la valutazione del TAR sulla conformità igienico-sanitaria. Con il quarto motivo ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese del primo grado e la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi.

La decisione

L’appello è stato respinto integralmente. Il primo motivo è infondato: la verificazione ha accertato che il fabbricato B, realizzato diciassette anni dopo il fabbricato A, è distanziato e non comunicante con esso, ed è utilizzato come magazzino sostanzialmente abbandonato, con pezzi di ricambio, scrivanie e scaffalature, senza diretta attinenza all’attività del cementificio. La valutazione unitaria di una pluralità di opere presuppone un’identità funzionale e un impatto unitario sul territorio, elementi motivatamente esclusi nel caso concreto; la categoria catastale D/7 non è sufficiente a dimostrare lo stato legittimo o la connessione funzionale. Resta possibile al Comune ordinare la demolizione del solo fabbricato B, riconosciuto privo di titolo e destinato a esigenze stabili e permanenti. Il secondo motivo è infondato: le risultanze del sopralluogo e le fotografie confermano che il muro di sostegno costituisce il basamento del fabbricato oggetto della sanatoria; la sua eventuale funzione anche rispetto al fabbricato B non impedisce di perseguire separatamente la demolizione di quest’ultimo. Il terzo motivo è infondato perché il provvedimento finale menzionava ancora la questione della vasca Imhoff e subordinava il superamento del rilievo alla documentazione della conformità o alla realizzazione di un sistema conforme; agli atti risultava comunque un’asseverazione della conformità degli scarichi, ritenuta sufficiente dal TAR. Il quarto motivo è infondato: la statuizione sulle spese del primo grado era coerente con la soccombenza e non era stata dedotta alcuna manifesta abnormità, necessaria per sindacarla in appello. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo è determinato dai titoli che hanno espressamente assentito la costruzione o disciplinato l'ultimo intervento sull'intero immobile, integrati dagli eventuali titoli successivi per interventi parziali, restando irrilevanti le preesistenze solo graficamente rappresentate

    Lo stato legittimo dell’immobile si ricostruisce sulla base dei titoli edilizi che hanno assentito la costruzione e gli interventi successivi, non sulla sola rappresentazione catastale o grafica di preesistenze; la documentazione catastale non prova, da sé, una destinazione unitaria o la legittimità di un manufatto.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001

    rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre un idoneo titolo edilizio, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo, o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale. Da siffatti rilievi consegue che deve essere ribadito il principio, in più occasioni enunciato dalla giurisprudenza di settore che gli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 escludono il rilascio del permesso di costruire solo ed esclusivamente per gli interventi edilizi caratterizzati dalla contingenza e precarietà

    Richiede un titolo edilizio il manufatto che alteri stabilmente e in modo non irrilevante lo stato dei luoghi; l’esenzione dal permesso di costruire riguarda soltanto interventi contingenti e precari.

  • art. 26 c.p.a.

    Anche il quarto motivo è infondato, essendo corretta la statuizione sulle spese processuali assunta dal Giudice di primo grado in applicazione del principio della soccombenza sancito dagli articoli 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio amministrativo sono regolate secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Anche il quarto motivo è infondato, essendo corretta la statuizione sulle spese processuali assunta dal Giudice di primo grado in applicazione del principio della soccombenza sancito dagli articoli 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • La valutazione unitaria di una pluralità di opere edilizie richiede che gli interventi presentino un’identità funzionale e determinino un impatto unitario sull’assetto del territorio; la sola vicinanza, la comune classificazione catastale o la presenza di opere sul medesimo compendio non bastano se le opere sono autonome e prive di una connessione funzionale accertata.
  • Lo stato legittimo di un immobile è ricostruito sulla base dei titoli edilizi che ne hanno assentito la costruzione e disciplinato gli interventi successivi; la classificazione catastale, da sola, non dimostra la legittimità edilizia né una destinazione unitaria.
  • Un manufatto destinato a esigenze stabili e permanenti, che alteri in modo non irrilevante lo stato dei luoghi, richiede un idoneo titolo edilizio; la precarietà esclude il permesso di costruire solo quando l’intervento sia contingente e occasionale.
  • La presenza di un’opera abusiva funzionalmente autonoma non impedisce all’amministrazione di limitare la repressione edilizia a tale opera, senza estendere automaticamente il diniego di sanatoria o la demolizione a un manufatto distinto oggetto di una diversa posizione edilizia.
  • In appello la statuizione sulle spese del primo grado è sindacabile soltanto in presenza di manifesta abnormità; la mera richiesta di diversa regolazione delle spese, collegata a motivi d’appello infondati, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAppelloSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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