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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 22 ottobre 2025, notificato al ricorrente in data 12 gennaio 2026, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

Giustizia amministrativa202600627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza per abbandono ingiustificato del centro senza preventiva comunicazione alla Prefettura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che, ai sensi degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, aveva revocato le misure di accoglienza dopo il suo allontanamento dal centro. Ha dedotto: 1) violazione degli articoli 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe potuto reperirlo presso il centro o tramite gli operatori e che la sua partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito; 2) violazione degli articoli 13 e 23, comma 1, lett. a) e comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, sostenendo che l’allontanamento fosse temporaneo e finalizzato a verificare un’offerta di lavoro, non un abbandono definitivo; 3) violazione dell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE, per mancato esame della successiva richiesta di reinserimento nelle misure di accoglienza; 4) eccesso di potere per carenza di istruttoria, poiché la Prefettura avrebbe erroneamente collegato l’allontanamento al raggiungimento dell’autonomia economica senza verificare la reale situazione lavorativa del ricorrente. Il ricorrente ha inoltre contestato il mancato riscontro all’istanza di autotutela presentata dopo l’adozione e la notificazione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provato l’allontanamento dal centro senza rientro notturno, senza richiesta di permesso temporaneo alla Prefettura e senza prova, neppure indiziaria, che il ricorrente avesse comunicato agli operatori la natura temporanea dell’allontanamento. La durata dell’assenza e la tardività delle successive interlocuzioni sono state considerate incompatibili con la tesi del mero allontanamento episodico. Ne è derivata la qualificazione della condotta come abbandono ingiustificato del centro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, con conseguente natura vincolata della revoca. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio è stato respinto perché il ricorrente era irreperibile dopo l’abbandono del centro; inoltre, in via subordinata, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato. È stata esclusa la carenza di istruttoria sulla situazione economica, poiché il provvedimento non era fondato sull’ipotesi di revoca per raggiungimento dell’autonomia economica, ma sull’abbandono non comunicato; le ragioni dell’allontanamento avrebbero potuto essere fatte valere con una successiva istanza di ripristino ai sensi dell’art. 23, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 142/2015. Il mancato riscontro all’istanza di autotutela non ha inciso sulla legittimità del provvedimento originario: l’autotutela non impone, di regola, un obbligo di provvedere e le circostanze successive all’adozione dell’atto sono irrilevanti secondo il principio tempus regit actum. Il TAR ha precisato che, ove l’istanza fosse stata qualificata come domanda di ripristino, l’eventuale inerzia avrebbe dovuto essere contestata con azione avverso il silenzio, non con l’impugnazione del precedente decreto di revoca. È stata revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso; le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle condizioni personali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

    È consentita l’uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all’esame della domanda.

    L’allontanamento per un periodo diverso o superiore a quello ordinario richiede un permesso temporaneo del Prefetto; l’assenza senza rientro notturno e senza tale permesso integra un allontanamento ingiustificato.

  • art. 13 d.lgs. n. 142/2015

    L’allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a).

    L’allontanamento ingiustificato costituisce presupposto per la revoca delle condizioni di accoglienza.

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di ... abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.

    In presenza di abbandono del centro senza preventiva comunicazione motivata alla Prefettura, la revoca è doverosa e non lascia margini di discrezionalità, salvo che si tratti di assenza breve e giustificata o siano provate forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015

    Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

    Dopo il rientro o il rintraccio, l’interessato può chiedere il ripristino delle misure, dimostrando che l’assenza o l’abbandono sono dipesi da forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

    Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l’indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto.

    La domiciliazione presso il centro presuppone che l’interessato vi permanga e sia reperibile; non opera dopo l’abbandono della struttura.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’annullamento quando il destinatario è irreperibile a causa dell’abbandono del centro e, comunque, quando il provvedimento è vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato qualora sia dimostrato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 29 c.p.a.

    L’azione di annullamento deve essere riferita alla legittimità del provvedimento impugnato e non può essere utilizzata per contestare una successiva inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 31 c.p.a.

    L’eventuale inerzia sulla domanda di ripristino delle misure di accoglienza deve essere contestata mediante azione avverso il silenzio.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L’istanza di annullamento in autotutela costituisce una sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale e, di regola, non impone all’Amministrazione uno specifico obbligo di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando, nel rispetto del contraddittorio, la causa è matura per la decisione.

  • art. 126 d.P.R. n. 115/2002

    Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere revocato quando, all’esito del giudizio, la domanda risulti manifestamente infondata.

Massime di principio

  • L’allontanamento di un richiedente asilo dal centro di accoglienza senza rientro notturno, senza preventiva e motivata comunicazione alla Prefettura e senza permesso temporaneo, può essere qualificato come abbandono ingiustificato ai sensi degli artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, con conseguente revoca doverosa delle misure di accoglienza.
  • In caso di abbandono del centro, grava sul richiedente l’onere di fornire almeno un principio di prova delle circostanze addotte per dimostrare la temporaneità dell’allontanamento e, successivamente, la forza maggiore, il caso fortuito o i gravi motivi personali che possono giustificare il ripristino delle misure di accoglienza.
  • La domiciliazione del richiedente presso il centro di accoglienza, prevista dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, presuppone la permanenza e la reperibilità dell’interessato nella struttura; dopo l’abbandono del centro l’Amministrazione può ritenere il destinatario irreperibile ai fini della comunicazione di avvio del procedimento.
  • La revoca delle misure di accoglienza fondata sull’abbandono non comunicato del centro è un provvedimento vincolato; pertanto, anche ove fosse ravvisata una violazione delle garanzie partecipative, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • L’istanza di autotutela o di ripristino presentata dopo l’adozione del decreto di revoca costituisce una sopravvenienza rispetto al provvedimento impugnato e non incide sulla sua legittimità, da valutarsi secondo il principio tempus regit actum; l’eventuale inerzia sulla domanda di ripristino va fatta valere con l’azione avverso il silenzio.
  • Nel giudizio di annullamento del decreto di revoca, la Prefettura non è tenuta a svolgere un’istruttoria sulla situazione economica del richiedente quando l’atto è fondato sull’abbandono del centro ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015 e non sulla diversa causa di revoca collegata al raggiungimento dell’autonomia economica.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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