Cassazione Civile, Ordinanza n. 18461/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'ente previdenziale al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da parte di un'avvocata. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'ente ritenendo insussistente il credito, perché l'attività svolta, pur connessa alle competenze professionali, aveva prodotto un reddito inferiore a euro 5.000, soglia che il giudice territoriale riteneva necessaria per l'iscrizione alla Gestione separata; inoltre aveva dichiarato prescritti i contributi, facendo decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla Gestione separata e sulla disciplina fiscale e previdenziale, sostenendo che il superamento della soglia di euro 5.000 è rilevante solo per le prestazioni autonome occasionali, mentre per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo contributivo dipende dall'abitualità dell'attività e non dall'ammontare del reddito; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione e sulla dichiarazione dei redditi, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato l'omessa compilazione del quadro RR e, soprattutto, che il termine prescrizionale decorresse dal termine di pagamento effettivamente differito dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, non dal 16 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo, il dato decisivo è l'esercizio abituale della professione, mentre la soglia di euro 5.000 opera per il lavoro autonomo occasionale e non è di per sé decisiva. Ha inoltre ritenuto erronea la decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d'appello nel 16 giugno 2010, poiché per i contribuenti interessati dagli studi di settore il termine di versamento era differito al 6 luglio 2010 senza maggiorazione, con conseguente diversa decorrenza del termine prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista va valutata in relazione all'abitualità dell'attività svolta e alla riconducibilità del reddito a prestazioni non coperte dalla cassa di riferimento.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 98, art. 18, commi 11 e 12
Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo della contribuzione alla Gestione separata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
Richiamato quale norma sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
L. 9 marzo 1980, n. 576, artt. 10, 11 e 22
Richiamata nel quadro della disciplina previdenziale degli avvocati.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2
La soglia di euro 5.000 non rileva come criterio generale per distinguere attività professionale abituale da occasionale.
D.L. 30 settembre 2003, n. 276, art. 61, comma 3
Richiamato dal ricorrente con riferimento al lavoro autonomo occasionale.
art. 380 bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale e sulla proposta del relatore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti ordinanze analoghe.
artt. 2935 e 2941 c.c.
Richiamati nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte decide sulla base della corretta decorrenza del termine di prescrizione contributiva.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
I versamenti dei contributi da parte dei titolari di posizione assicurativa seguono i termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lettere a) e b)
entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore il termine di versamento era differito al 6 luglio 2010 senza maggiorazione; la successiva fascia con maggiorazione non assume rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis
Indicato come base degli studi di settore richiamati dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010.
L. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamata per la conversione del D.L. 331/1993 nel sistema degli studi di settore.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 96 ss.
La disciplina del differimento dei termini di versamento non opera solo per chi sia fiscalmente assoggettato agli studi di settore in concreto, ma per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali tali studi sono stati elaborati.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività libero-professionale; la soglia reddituale di euro 5.000 non costituisce un criterio generale e autonomo per qualificare l'attività come occasionale quando l'esercizio è abituale.
- Nell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale possono rilevare plurimi indici fattuali, tra cui iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, organizzazione materiale dell'attività e anche il modesto reddito percepito; nessuno di tali elementi è tuttavia decisivo da solo.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui essi dovevano essere versati, e non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
- Quando un decreto di proroga differisce il termine di versamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine prorogato, senza considerare il termine ordinario non più applicabile a quella categoria di soggetti.
- Il giudice può e deve individuare correttamente la decorrenza della prescrizione sulla base della disciplina applicabile, senza essere vincolato dalle sole allegazioni di parte.
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