Cassazione Penale, Sentenza n. 14366/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) censura relativa all'omissione dell'avvertimento previsto dall'art.199 c.p.p. a favore degli "affini di fatto" (padre della convivente more uxorio), con contestuale dedotta illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo di aver tempestivamente eccepito la nullità; 2) vizio di motivazione per non aver considerato alternative prospettate dalla difesa circa la disponibilità delle chiavi del deposito e quindi l'innocenza o la diversa responsabilità; 3) contestazione dell'applicazione della recidiva ex art.99 c.p. perché i precedenti utili sarebbero inidonei o risalenti (un precedente specifico del 2003, altri reati contravvenzionali, ingiuria depenalizzata); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale collaborativo (es. consenso all'acquisizione di atti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eccezione relativa all'omissione dell'avvertimento non fosse stata tempestivamente reiterata dopo l'assunzione della testimonianza e perciò fosse decaduta; inoltre la questione di incostituzionalità è stata considerata comunque tardiva. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: le ipotesi alternative erano mere congetture non sostenute da elementi probatori concreti, mentre la prova indicava la disponibilità prevalente del deposito da parte del ricorrente e elementi indiziari concreti. Il terzo motivo è stato respinto: la recidiva è stata correttamente applicata tenuto conto di un precedente specifico e di un altro reato di natura delittuosa (resistenza a pubblico ufficiale), nonché di ulteriori fatti successivi che evidenziavano la propensione a delinquere. Il quarto motivo è stato dichiarato carente di specificità; la Corte ha evidenziato che scelte difensive e il ricorso alla facoltà di non rispondere escludono automaticamente una valutazione favorevole delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 199 cod. proc. pen.
L'omissione dell'avvertimento ai prossimi congiunti determina una nullità relativa che deve essere eccepita a pena di decadenza prima del compimento dell'esame o immediatamente dopo; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia svolto tale eccezione tempestivamente.
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come termine di decadenza per l'eccezione di nullità relativa: l'obbligo di eccepire la nullità immediatamente dopo l'assunzione della testimonianza.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sul principio motivazionale della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua e adeguata rispetto alle contestazioni mosse.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Cassazione ha escluso la sussistenza di un vizio in termini di apprezzamento logico-probatorio delle prove.
art. 624 e art. 625 cod. pen.
Norme relative al furto e alle aggravanti cui la Corte territoriale ha riqualificato i fatti (furto pluriaggravato) e su cui si è basata la condanna e la valutazione probatoria.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva avendo la motivazione indicato sia un precedente specifico sia altri fatti delittuosi a supporto dell'aumento della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Cassazione per la somma di euro 3.000.
art. 3 e art. 24 Cost.
Richiamate nella censura di illegittimità costituzionale (parità/protezione dei diritti e diritto alla difesa); la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione per i motivi di decadenza procedurale e tardività.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite alla sintesi dei motivi nel ricorso; la Corte ha riepilogato i motivi entro i limiti di legge e valutato la loro ammissibilità e fondatezza.
Massime di principio
- Le nullità relative (es. omissione dell'avvertimento ai prossimi congiunti) devono essere eccepite tempestivamente, prima del compimento dell'esame o immediatamente dopo: la mancata eccezione comporta decadenza e rende la questione inammissibile in sede di cassazione.
- Le censure generiche che non si confrontano puntualmente con la motivazione della corte territoriale sono inammissibili: in cassazione è necessario indicare gli specifici passi della motivazione contestata e spiegare il vizio logico-giuridico.
- Ipotesi alternative non supportate da elementi probatori concreti restano mere congetture e non possono creare un ragionevole dubbio; la valutazione della credibilità e della prova è rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivata.
- La recidiva può essere applicata valutando sia precedenti specifici sia altri fatti delittuosi che dimostrino la propensione a delinquere; anche atti successivi, se attestano una condotta continuativa, possono corroborare la valutazione negativa della personalità.
- Le scelte difensive (consenso all'acquisizione di atti, avvalersi della facoltà di non rispondere) possono influire negativamente sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche: tali scelte sono valutazioni tattiche e non automaticamente riconducibili a collaborazione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.) verso la Cassa delle Ammende.
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