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Sentenza

Sentenza n. 1725/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Belluno che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, per ciascun anno scolastico nel quale il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con condanna al pagamento complessivo di 1.000 euro. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo al Ministero il 1° dicembre 2025, senza ottenere l’esecuzione spontanea, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica e l’accredito dell’importo riconosciuto dal giudice ordinario. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Ha verificato che la sentenza ottemperanda era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione secondo le forme previste dall’art. 479 c.p.c., che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il titolo era passato in giudicato, come risultante dal certificato prodotto. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di 1.000 euro, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme qualificabili come voci retributive. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 339 euro, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all’esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione presso il domicilio digitale è idonea ai fini dell’esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 479 c.p.c., in relazione alla sufficienza della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale come titolo esecutivo senza apposizione della formula esecutiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    È richiamato per la liquidazione dei compensi professionali relativi alla controversia, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e della limitata complessità della causa.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, la notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea, purché effettuata nelle forme previste dalla legge; non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva quando la copia conforme del provvedimento costituisce già titolo esecutivo.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non impedisce l’accoglimento dell’ottemperanza e consente l’attivazione degli strumenti esecutivi previsti dal giudice amministrativo.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • Le somme riconosciute per l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente non sono qualificabili come voci retributive e, pertanto, non sono dovuti ulteriori accessori retributivi sull’importo da accreditare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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