Cassazione Penale, Sentenza n. 46749/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pianezze ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna emessa in abbreviato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000: avrebbe utilizzato, nelle dichiarazioni fiscali 2013-2014, fatture emesse dalla Cooperativa Coopus relative a prestazioni formalmente intestate a quella società ma di fatto riferibili alla Agplast (illecita interposizione di manodopera), ottenendo indebito abbattimento dell'IVA. L'imputato ha proposto otto motivi: vizio di motivazione/errore in procedendo; insufficienza della prova del dolo specifico di evasione; possibile riqualificazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 74/2000; valutazione di particolare tenuità e risarcimento ai fini dell'art. 131-bis c.p.; illegittima confisca per equivalente per retroattività (d.lgs. 158/2015); questioni procedurali varie. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso; il difensore chiedeva l'accoglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (mancanza di interesse) e ha accolto il secondo motivo limitatamente alla carenza della motivazione circa il dolo specifico (finalità di evadere le imposte). Sul punto la sentenza di merito non aveva fornito il "quid pluris" necessario a dimostrare la volontà selettiva di evadere; ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio, con l'istruzione di integrare la motivazione sul dolo specifico. Per effetto dell'accoglimento del motivo principale, gli altri motivi (tra cui quelli relativi all'art. 131-bis c.p. e alla confisca) sono stati assorbiti. La Cassazione ha inoltre richiamato che, per il reato più antico (29/09/2014) e conteggiando 119 giorni di sospensione, la prescrizione maturerà il 26/01/2025.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Il reato si configura quando il contribuente utilizza, nella dichiarazione fiscale, fatture o documenti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto provato l'utilizzo di fatture riconducibili a operazioni inesistenti per mezzo dell'interposizione di manodopera.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Distinto dall'art. 2: riguarda dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici o false scritture contabili; la Corte ha chiarito il rapporto di specialità reciproca tra art. 2 (uso di fatture inesistenti) e art. 3 (altri mezzi fraudolenti).
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
Norme invocate come censure di cassazione (motivi di impugnazione); la Corte ha valutato tali censure: alcune inammissibili, una accolta (riguardo alla carenza motivazionale sul dolo specifico).
cod. proc. pen., art. 521
Richiamato in relazione alla censura per presunto error in procedendo e alla necessità di rispetto del diritto di difesa; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la contestazione per mancato pregiudizio alla difesa.
cod. pen., art. 131-bis
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorso contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità in ragione del ridotto danno/risarcimento, ma la questione è stata assorbita dal rinvio dopo l'annullamento sulla motivazione del dolo specifico.
d.lgs. n. 158 del 2015 (confisca per equivalente)
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente; la Corte non ha deciso definitivamente la questione perché il motivo principale ha comportato il rinvio.
d.lgs. n. 276 del 2003 / d.lgs. n. 81 del 2015
Citati in tema di divieti di interposizione illecita di manodopera e somministrazione irregolare: la Corte ha utilizzato il principio secondo cui un appalto apparente può occultare una somministrazione irregolare, con rilevanza fiscale.
cod. proc. pen., art. 578-bis
Richiamata nella discussione sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha rilevato che la difesa non aveva sollevato la questione in appello e non ha motivato per escluderne l'applicazione.
Massime di principio
- Se fatture formalmente emesse da terzi documentano prestazioni che in realtà sono svolte dall'impresa destinataria mediante il medesimo personale o macchinari, il caso può configurare "operazioni soggettivamente inesistenti" e rientrare nell'art. 2 d.lgs. 74/2000 quando tali documenti sono poi utilizzati in dichiarazione fiscale.
- Va sempre distinto art. 2 (uso di fatture per operazioni inesistenti) e art. 3 d.lgs. 74/2000 (altri artifici): la differenza rileva sulla qualificazione del fatto e sulla soglia di punibilità, e dipende dalla natura documentale della frode.
- Per condannare ai sensi dell'art. 2 è necessario non solo provare l'utilizzo di fatture inesistenti ma anche motivare adeguatamente il "dolo specifico" (la finalità di evadere le imposte): la semplice riconducibilità dell'illecito all'imputato non è sufficiente a provare tale finalità senza un "quid pluris" motivazionale.
- Questioni come il risarcimento parziale all'Erario o l'entità del danno possono influire sull'applicazione di cause di non punibilità o sulla riduzione della pena (art. 131-bis), ma la loro valutazione può essere rimessa al giudice di merito qualora la Cassazione annulli per vizi motivazionali.
- Le misure ablative introdotte successivamente alla commissione del fatto (es. confisca per equivalente) sollevano profili di retroattività che devono essere valutati con attenzione e possono costituire motivo di impugnazione, anche se l'esito dipende dal giudizio di merito.
- Il computo dei termini di prescrizione e delle sospensioni è cruciale: un rinvio per integrazione motivazionale può determinare il rischio che reati più antichi divengano prescritti prima del nuovo giudizio.
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