Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46495/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare: il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha negato ingiustificatamente la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con motivazione meramente assertiva e priva di riscontro probatorio, in contrasto con il giudice di primo grado che aveva rilevato la non particolare gravità del fatto e il modesto valore economico del bene (veicolo) distratto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3 L.F., ordinando il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame sulla sussistenza dell'attenuante e, se necessario, sul trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale come generica e insufficiente, evidenziando l'obbligo di valutare l'incidenza complessiva sulla massa attiva e non solo il valore presunto del singolo bene.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n.267)

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione della diminuzione complessiva della massa attiva conseguente alla condotta del fallito; non è sufficiente limitarsi al valore nominale del bene distratto

  • art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n.267 (legge fall.)

    Norma sulle pene accessorie in ambito fallimentare; nella vicenda la Corte d'appello aveva ridotto le pene accessorie, ma la Cassazione ha disposto rinvio solo sul profilo dell'attenuante e, eventualmente, sul trattamento sanzionatorio

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n.20695 del 29/01/2016; Sez. 5, n.12330 del 02/11/2017; Sez. 5, n.5300 del 16/01/2008)

    Principi consolidati: per valutare l'attenuante della speciale tenuità bisogna considerare dimensioni dell'impresa, movimento degli affari, ammontare dell'attivo e del passivo e l'incidenza sulla massa dei creditori; la distrazione di beni di rilevante entità può di per sé escludere l'attenuante

Massime di principio

  • La valutazione dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità va fatta in relazione alla diminuzione complessiva della massa attiva e non al solo valore nominale del bene sottratto
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e riferito alle risultanze istruttorie: affermazioni generiche sul 'valore indubbio' di un bene sono insufficienti
  • Occorre considerare dimensioni dell'impresa, movimento d'affari, ammontare dell'attivo e del passivo e l'incidenza della condotta sul riparto ai creditori
  • Non è necessario ricostruire integralmente l'attivo, ma la distrazione di beni di rilevante entità è idonea, di per sé, a escludere l'attenuante
  • Se la motivazione è carente rispetto ai principi sopra indicati, la decisione può essere annullata e rimessa al giudice di merito per nuovo esame

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.