Cassazione Penale, Sentenza n. 45508/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato la continuazione tra più sentenze e determinato la pena complessiva. Il Procuratore deduce violazione degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha individuato erroneamente la "violenze più grave" in base al titolo di reato (art. 416-bis, sentenza sub 2) invece che in base alla pena concretamente comminata dal giudice della cognizione (reato di estorsione aggravata, sentenza sub 3, con pena maggiore). Inoltre il Tribunale avrebbe calcolato la pena complessiva prendendo come base la pena globale di una singola sentenza e aggiungendo aumenti globali, anziché scorporare le singole violazioni, individuare quella più grave e poi applicare aumenti per i reati satellite singolarmente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve: 1) scorporare tutte le violazioni giudicate separatamente; 2) individuare la violazione più grave valutandola in base alla pena concreta determinata dal giudice della cognizione; 3) assumere come pena base la pena attribuita a quella violazione e poi applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite, tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. La sentenza ha dunque censurato il metodo adottato dal Tribunale che aveva aggregato aumenti globali derivanti da altre sentenze invece di operare la ricostruzione punto per punto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena in presenza di continuazione tra reati giudicati separatamente, con una rivalutazione dei carichi sanzionatori in funzione del nuovo insieme di reati.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per l'individuazione della violazione più grave nell'ipotesi di reati continuati separatamente giudicati; la Corte ricorda che la violazione più grave va individuata sulla base della pena concreta inflitta dal giudice della cognizione.
art. 81 cod. pen. (commi 3 e 4)
Fissa i limiti e le modalità di cumulo delle pene; il giudice dell'esecuzione deve calibrare i segmenti di pena per rispettare questi limiti anche nella rideterminazione esecutiva.
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)
Giurisprudenza richiamata per il principio procedurale secondo cui, in caso di continuazione tra reati giudicati separatamente, occorre scorporare le singole violazioni e procedere alla nuova determinazione della pena partendo dall'elemento più grave.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Conferma l'esigenza che il giudice dell'esecuzione operi una rivalutazione sanzionatoria coerente con i poteri di valutazione del giudice in sede di cognizione, anche per effetto degli aumenti e dei limiti di cui all'art. 81.
Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014 (Radu)
Richiamata in ordine alla regola che la violazione più grave è quella per la quale è stata concretamente determinata la pena più elevata dal giudice della cognizione.
Corte Cost., sent. n. 183 del 2013
Citata come richiamo alla necessità che il nuovo giudizio sia svolto in composizione diversa quando necessario per garantire correttezza procedurale.
Massime di principio
- Il "reato più grave" nella continuazione tra più sentenze si individua sulla base della pena concreta più elevata determinata dal giudice della cognizione, non sul solo titolo di reato.
- Nella rideterminazione della pena per continuazione tra reati giudicati separatamente il giudice dell'esecuzione deve: scorporare tutte le singole violazioni, individuare la violazione più grave, assumere come pena base la pena attribuita a quella violazione e solo poi applicare aumenti autonomi per ciascun reato satellite.
- Non è corretto prendere come base la "pena complessiva" inflitta da una sentenza che già aggrega più reati e poi aggiungere aumenti globali: occorre considerare le singole pene delle violazioni unificate.
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare i limiti di cumulo e gli incrementi previsti dall'art. 81 cod. pen. (commi 3 e 4) nella nuova determinazione del carico sanzionatorio.
- Se il calcolo esecutivo è viziato per i motivi indicati, la decisione va annullata e la materia rinviata per nuovo giudizio, eventualmente in diversa composizione.
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