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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della delibera n. 61 del 30.12.2024, avente ad oggetto la “Revisione della pianta organica delle farmacie del territorio comunale” e pubblicata all’Albo Pretorio dal 21.1.2025 al 5.2.2025, con la quale il Consiglio Comunale di Corciano ha istituito in località Ellera (“Ellera_comm”) in aggiunta alle sei esistenti (oltre alla sede succursale ubicata nel Centro Storico del Capoluogo), una nuova sede farmaceutica ordinaria (n. 7); - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi, ove occorra: la planimetria che delimita la zona della sede farmaceutica n. 7; la proposta di delibera n. 67 del 26.11.2024; il parere espresso su detta proposta dalla 2^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente (Bilancio - Personale - Innovazione Tecnologica - Sviluppo Economico - Turismo e Cultura) nella seduta del 23.12.2024; il parere espresso dalla U.O.S. Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 con nota acquisita al protocollo comunale il 2.12.2024 col n. 43502.

Giustizia amministrativa202500163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio comunale di revisione della pianta organica delle farmacie, nella parte in cui istituisce la nuova sede farmaceutica ordinaria n. 7 nella frazione di Ellera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (farmacia titolare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera comunale che istituiva una nuova sede farmaceutica in prossimità del proprio esercizio, assumendo che la nuova sede avrebbe inciso negativamente sul relativo bacino di utenza. Ha dedotto cinque motivi: incompetenza del Consiglio comunale, in violazione degli artt. 42 e 48 TUEL e della normativa regionale, con contraddittorietà manifesta; violazione della disciplina statale sulla revisione della pianta organica e sull’individuazione delle zone per le nuove farmacie, con pretestuosità e falsità dei motivi, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e sviamento; ulteriore violazione della medesima disciplina, con insufficienza dei motivi, illogicità manifesta e sviamento; violazione dei criteri normativi per la localizzazione delle sedi farmaceutiche, con carenza istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e illogicità; violazione della normativa regionale, con insufficienza della motivazione e illogicità manifesta. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dal primo giorno di pubblicazione della delibera all’Albo pretorio. L’Ordine dei farmacisti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre una farmacia controinteressata ha aderito alle censure della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, poiché non era impugnato alcun suo atto né erano contestate sue competenze. Ha respinto l’eccezione di tardività: la pubblicazione all’Albo pretorio si è protratta per quindici giorni e il termine per impugnare decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione, non dal suo primo giorno; nel caso concreto il termine scadeva il 7 aprile 2025, sicché la notificazione del ricorso del 3 aprile 2025 era tempestiva. Nel merito, ha accolto il primo motivo. L’istituzione di una nuova sede farmaceutica e la revisione della relativa pianta organica rientrano nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 TUEL, non nella competenza del Consiglio comunale prevista dall’art. 42 TUEL. L’attività di individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche costituisce un atto esecutivo e di gestione amministrativa, volto a completare e organizzare il servizio in relazione ai bisogni della collettività, e non un atto di indirizzo strategico o di programmazione generale riservato al Consiglio. Poiché la delibera consiliare non risultava convalidata dalla Giunta, il vizio di incompetenza comportava l’annullamento dell’atto. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto e la delibera impugnata annullata; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 267/2000

    Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e non è competente ad adottare l’atto di istituzione o localizzazione di una nuova sede farmaceutica.

  • art. 48 d.lgs. 267/2000

    La competenza residuale della Giunta comunale comprende gli atti esecutivi e di gestione amministrativa, tra i quali rientra la revisione della pianta organica delle farmacie e l’individuazione delle nuove sedi.

  • art. 2 l. 475/1968

    al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie

    La norma attribuisce al Comune il compito di individuare e localizzare le nuove sedi farmaceutiche; secondo il giudice, nell’ordinamento comunale tale funzione spetta alla Giunta, quale attività esecutiva e gestionale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La presenza di un vizio di incompetenza decisivo e comportante l’annullamento dell’atto consente di non esaminare le ulteriori censure, che restano assorbite.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000

    La pubblicazione degli atti degli enti locali all’Albo pretorio avviene per quindici giorni consecutivi; il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

  • art. 32 l. 69/2009

    La pubblicazione all’Albo pretorio degli atti degli enti locali avviene in forma telematica, quale ordinario strumento di conoscenza legale.

Massime di principio

  • La revisione della pianta organica delle farmacie e l’istituzione o localizzazione di nuove sedi farmaceutiche rientrano nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 TUEL, poiché costituiscono atti esecutivi e di gestione amministrativa del servizio e non atti di indirizzo strategico o di programmazione generale riservati al Consiglio comunale.
  • La valenza programmatoria della localizzazione di una nuova sede farmaceutica non è sufficiente a radicare la competenza del Consiglio comunale quando l’atto è diretto a completare il servizio farmaceutico in relazione ai bisogni concreti della collettività.
  • Una delibera consiliare istitutiva di una nuova sede farmaceutica, adottata in materia riservata alla Giunta comunale e non successivamente convalidata dall’organo competente, è viziata da incompetenza e deve essere annullata.
  • Quando il vizio di incompetenza è di per sé decisivo e comporta l’annullamento dell’atto impugnato, le ulteriori censure possono essere dichiarate assorbite ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione di un atto comunale pubblicato all’Albo pretorio per il periodo previsto dalla legge, il termine decadenziale decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione e non dal primo giorno di pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieOrgani degli enti localiTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDecadenza e tardività

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