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Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VII, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso in materia di ottemperanza di un giudicato civile e aveva compensato le spese

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. L'appello, notificato il 3 dicembre 2025 contro una sentenza pubblicata il 10 giugno 2025, è stato ritenuto tardivo. Il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio che la controversia, soggetta al rito dell'ottemperanza ai sensi degli artt. 87 e 114 c.p.a., è assoggettata al dimezzamento dei termini processuali, incluso il termine per la notifica dell'impugnazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello irricevibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine lungo dimezzato di tre mesi, anziché quello ordinario di sei mesi, coordinando l'art. 87, comma 3, c.p.a. con l'art. 114, comma 9, c.p.a. Secondo il Collegio, nel rito dell'ottemperanza prevale la previsione dell'art. 87, comma 3, c.p.a., nel testo novellato e cronologicamente successivo, che dimezza anche i termini per le impugnazioni. Poiché la sentenza era stata pubblicata il 10 giugno 2025, il termine ultimo per proporre appello era l'11 ottobre 2025; la notifica effettuata il 3 dicembre 2025 era quindi tardiva. Nulla sulle spese, in quanto l'amministrazione intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 87 c.p.a.

    Sono dimezzati tutti i termini processuali, incluso quello per la notifica delle impugnazioni.

    Nel rito dell'ottemperanza il termine per la notifica dell'appello è dimezzato; il termine lungo è pertanto di tre mesi.

  • art. 114 c.p.a.

    Per i termini delle impugnazioni in materia di ottemperanza rinvia al Libro III.

    Il rinvio del comma 9 è stato coordinato con l'art. 87, comma 3, c.p.a. nel senso della prevalenza della disciplina, successiva, che dimezza i termini per le impugnazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali, compreso il termine per la notifica delle impugnazioni.
  • Il termine lungo per proporre appello avverso una sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è di tre mesi, non di sei, per effetto della prevalenza dell'art. 87, comma 3, c.p.a., nel testo novellato, sull'art. 114, comma 9, c.p.a.
  • La tardiva notifica dell'appello determina l'irricevibilità dell'impugnazione, anche quando l'appello riguarda esclusivamente il capo relativo alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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