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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno denunciato travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione: in particolare hanno contestato l'attendibilità e le incongruenze della deposizione della teste Iryna Ryzhkovska (che secondo i ricorrenti non avrebbe assistito all'episodio e non avrebbe potuto riconoscere gli autori), le discordanze tra le dichiarazioni della vittima Sergio Lustri e del teste Contestabile (compreso l'orario dell'evento), l'impossibilità per la vittima, aggredito alle spalle, di identificare i responsabili, e la contestata affermazione che nel portafogli di un imputato fosse stata trovata esattamente la somma sottratta. Fareh ha inoltre censurato il diniego non motivato della rinnovazione istruttoria (nuovo esame della teste) e la mancata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per vizio di motivazione della sentenza impugnata: ha rilevato che la Corte d'appello si è limitata a respingere le censure con formule di stile («qualche confusione nel racconto») senza affrontare e confutare specificamente le doglianze puntuali e decisive sollevate in appello, in particolare quelle relative alla testimonianza di Ryzhkovska e alle incongruenze sugli orari e sulle modalità del fatto. Il giudice di legittimità ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, indicando che il nuovo giudizio dovrà valutare in modo compiuto la fondatezza delle discrasie e, se del caso, la rilevanza di altre questioni istruttorie sollevate.

Norme richiamate

  • DL 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, DL 137/2020

    consente la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale alla Corte di Cassazione; nel caso ha documentato la posizione della pubblica accusa sulla inammissibilità dei ricorsi

  • Codice di procedura penale, art. 606

    art. 606 c.p.p., comma 1 e comma 3

    definisce i vizi impugnabili in cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ecc.): il sindacato della Cassazione è quindi limitato ai vizi tassativi indicati

  • Codice di procedura penale, art. 597

    norma sulla cognizione dell'appello da parte della Corte d'appello; richiamata per distinguere i poteri dell'appello rispetto al giudizio di cassazione

  • Codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    disciplinano le ipotesi di inammissibilità dell'appello e la procedura di trattazione dell'appello; la sentenza richiama che l'appello può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi

  • Costituzione, art. 111, comma 6 e Cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    art. 111 Cost., comma 6; art. 125 c.p.p., comma 3

    principi sul dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie: il giudice d'appello deve dare risposta motivata alle doglianze specifiche formulate dall'appellante

  • SS.UU. Corte di Cassazione, sentenza "Galtelli" (Sez. U, n. 8825/2016)

    principio secondo cui l'appello è inammissibile se mancano specificità estrinseche e intrinseche; conferma l'obbligo della Corte d'appello di motivare specificamente le rime mosse all'originaria sentenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (es. Di Schiena, Casulli, Santapaola ecc.)

    ulteriori precedenti che stabiliscono che la sentenza di appello è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione di primo grado senza rispondere puntualmente ai motivi di impugnazione

Massime di principio

  • La Corte d'appello ha l'obbligo di esaminare e motivare specificamente ogni censura significativa sollevata in appello; una replica generica o formule di stile possono determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
  • Quando il riconoscimento degli imputati si fonda principalmente su una testimonianza oculare con elementi contraddittori, la valutazione della sua attendibilità deve essere analitica e confrontata con tutte le altre risultanze (orari, luoghi, dichiarazioni di altri testi, riscontri oggettivi).
  • Il diniego di rinnovazione istruttoria (es. nuovo esame di un teste) deve essere adeguatamente motivato; l'omessa o generica motivazione sul punto può costituire vizio della decisione.
  • In cassazione il sindacato è limitato ai vizi espressamente contemplati dall'art. 606 c.p.p.; tuttavia la Corte di legittimità verifica anche che le motivazioni di merito abbiano dato risposta puntuale alle doglianze decisive.
  • La presenza di elementi materiali collegati all'imputato (ad es. somme rinvenute) può rafforzare la prova ma non esclude l'obbligo per la corte di esaminare criticamente eventuali contraddizioni delle testimonianze e la loro rilevanza probatoria.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, l'appellante deve formulare motivi specifici e collegati alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata; il giudice d'appello, se ne prende cognizione, deve rispondere in modo puntuale o motivare l'inammissibilità per genericità.

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