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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23315/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, ritenendo che quest'ultima non avesse fornito un contributo difensivo specifico, limitandosi a chiedere la declaratoria di inammissibilità con vittoria di spese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando illogicità e contraddittorietà della ricostruzione dei fatti e chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio, con diversa lettura dei dati processuali e delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava i vizi denunciati, avendo valorizzato una pluralità di elementi convergenti nella responsabilità dell'imputato, tra cui la titolarità del veicolo, la mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare l'estraneità al fatto e il contesto seriale di plurimi accessi autostradali con elusione del pedaggio.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata come base della declaratoria di responsabilità confermata in sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, perché ciò equivarrebbe a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa alla Corte di cassazione.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo quando dall'atto impugnato emergano effettivi deficit logici o contraddizioni; non è sufficiente contrapporre alla motivazione della sentenza una diversa e alternativa lettura degli elementi di prova.
  • La responsabilità per truffa può essere desunta da un compendio di indizi convergenti e logicamente coerenti, quali la titolarità del mezzo utilizzato, la mancata dimostrazione di circostanze idonee a escludere il coinvolgimento dell'imputato e la reiterazione seriale di condotte analoghe.
  • La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese se in cassazione non apporta un effettivo contributo difensivo specifico e si limita a sollecitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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