Cassazione Civile, Ordinanza n. 19599/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su ricorso di tre lavoratori dipendenti e poi confermata in sede di reclamo dalla Corte d’appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con i primi tre ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’accertamento dello stato di insolvenza: ha sostenuto che vi fosse solo una difficoltà finanziaria transitoria aggravata dalla pandemia Covid-19, che la cessazione dell’attività produttiva non le fosse imputabile perché lo stabilimento sarebbe stato chiuso dai curatori nell’ambito dell’esercizio provvisorio, e che la disciplina emergenziale Covid-19 avrebbe escluso la procedibilità della dichiarazione di fallimento o comunque l’imputabilità degli inadempimenti, trattandosi di crisi insorta durante l’emergenza. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione delle norme processuali e dell’art. 633 c.p.c., sostenendo che il giudice del reclamo non potesse accertare in via sommaria i crediti dei lavoratori istanti, soprattutto perché i decreti ingiuntivi da essi ottenuti erano stati opposti. Con il quinto motivo ha lamentato la violazione della disciplina emergenziale, affermando che i creditori istanti rappresentassero solo una quota marginale dell’esposizione debitoria complessiva, concentrata per lo più verso l’erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale già compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva motivatamente ritenuto che lo stato di insolvenza fosse anteriore all’emergenza Covid-19, sulla base di debiti verso dipendenti e fisco risalenti al 2018-2019, della revoca degli affidamenti bancari, della pendenza di procedure esecutive e di altri elementi sintomatici. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell’istanza di fallimento da parte di creditori non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito né un titolo esecutivo, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione del creditore istante. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva in un non motivo, oltre che in una censura di merito sulla sussistenza dell’insolvenza. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza è il presupposto rilevante per la dichiarazione di fallimento; la Corte d’appello, con valutazione di merito insindacabile in cassazione se motivata, ha ritenuto che esso fosse già presente prima dell’emergenza Covid-19.
art. 6 l. fall.
L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte di uno o più creditori non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell’istante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha escluso che ciò impedisse l’accertamento incidentale della legittimazione del creditore istante.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, senza incidere sul principio per cui l’accertamento del credito ai fini della legittimazione può essere solo incidentale.
art. 633 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare i decreti ingiuntivi opposti, ma ritenuto irrilevante rispetto alla legittimazione all’istanza di fallimento.
art. 46 d.l. n. 18/2020
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della disciplina emergenziale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
art. 91 d.l. n. 18/2020
Invocato per sostenere la sospensione dei licenziamenti e l’incidenza dell’emergenza Covid-19, ma la Corte ha ritenuto non decisiva tale disciplina rispetto a uno stato di insolvenza già preesistente.
art. 10 d.l. n. 23/2020
Invocato per escludere la fallibilità nel periodo emergenziale, ma la Corte ha ritenuto che la preesistenza dell’insolvenza rendesse infondata la doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata ai fini del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure contro l’accertamento dello stato di insolvenza sono inammissibili quando, sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza di creditori, non è necessario che il credito sia stato definitivamente accertato con giudicato o che sia munito di titolo esecutivo; è sufficiente un accertamento incidentale del credito, limitato alla verifica della legittimazione dell’istante.
- Le norme emergenziali introdotte durante la pandemia non impediscono la dichiarazione di fallimento quando l’insolvenza risulti già maturata in epoca anteriore, dovendosi guardare alla preesistenza e non alla mera coincidenza temporale con l’emergenza sanitaria.
- Una censura per essere ammissibile deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a una contestazione generica o laterale, ovvero si risolve in una critica di merito, integra un non motivo e va dichiarata inammissibile.
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