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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società pubblica)

La controversia

Una società pubblica era stata convenuta da una compagnia assicurativa per il pagamento di euro 25.682,00, oltre accessori, a titolo di premi di tre contratti assicurativi annuali che l'attrice assumeva rinnovati automaticamente alla prima scadenza per mancata disdetta tempestiva. La convenuta aveva resistito sostenendo, tra l'altro, il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house e, in appello, aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, deducendo che la lite atteneva alla fase genetica del rapporto e al rinnovo delle polizze, con applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Nel ricorso per cassazione la società pubblica ha articolato tre motivi; il secondo, rimesso alle Sezioni Unite, denunciava difetto di giurisdizione del giudice ordinario per giurisdizione esclusiva amministrativa sulla controversia relativa al rinnovo delle polizze assicurative. La controparte ha inoltre sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per asseriti vizi di notificazione e per passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

La Corte ha esaminato e respinto le eccezioni preliminari della controricorrente, ritenendo rituale il contraddittorio e tempestivamente impugnata la sentenza. Ha quindi rigettato il secondo motivo di ricorso sulla giurisdizione, affermando che la controversia riguarda il pagamento del corrispettivo dei premi assicurativi e non l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. La giurisdizione è stata dichiarata spettare al giudice ordinario. Il procedimento non si è però definito integralmente in questa sede: il ricorso è stato rimesso alla Sezione semplice per l'esame dei motivi residui.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente per sostenere che la cessione del ramo d'azienda integra successione a titolo particolare e non comporta subentro automatico della cessionaria nella posizione processuale della cedente

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    invocato per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la Corte ha escluso che la controversia vi rientri, perché attiene a rapporti paritetici e al pagamento di premi assicurativi

  • art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato dalla convenuta per opporre il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house; la questione non è stata decisa nel merito in questa ordinanza

  • art. 1901 c.c.

    richiamato dalla controricorrente per sostenere che i contratti sarebbero stati risolti ipso iure per mancato pagamento del premio e dunque non trasferiti alla cessionaria

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documenti in sede di legittimità al fine di contrastare le eccezioni preliminari

  • art. 142, primo comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per la rimessione alla Sezione semplice dopo la decisione sulla questione di giurisdizione

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti il pagamento di premi assicurativi dovuti in forza di polizze stipulate da una società pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la lite riguarda l'inadempimento di obbligazioni contrattuali e non l'esercizio, neppure mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si estende alle controversie che, pur originate da rapporti con soggetti pubblici e da questioni di rinnovo o proroga del contratto, abbiano come petitum sostanziale il pagamento del corrispettivo di un rapporto sinallagmatico già instaurato.
  • In caso di cessione di ramo d'azienda che determini successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, salvo intervento o chiamata del successore e formale estromissione del cedente; la notifica dell'impugnazione deve quindi essere effettuata al soggetto già parte nel grado precedente o al suo difensore.
  • La notifica del ricorso per cassazione, se comunque raggiunge il difensore della parte già costituita nel giudizio di merito, è idonea a instaurare validamente il contraddittorio anche ove vi siano indicazioni non perfettamente corrette circa la qualità del destinatario.
  • Le eccezioni processuali di inammissibilità o improcedibilità che, se fondate, precludono l'esame della giurisdizione devono essere esaminate con priorità logico-giuridica rispetto alla decisione sulla giurisdizione stessa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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