Sentenza del 12/12/2018 n. 297 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Associazione non riconosciuta estinta: ricorso inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato improponibile o inammissibile, poiché al momento della notifica del gravame l'associazione non era più un soggetto esistente e dotato di capacità processuale. La chiusura della partita IVA è stata considerata indicativa dell'estinzione dell'associazione, con conseguenze analoghe a quelle prodotte, per le società, dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha proposto ricorso dopo aver chiuso la partita IVA e, quindi, dopo la propria estinzione, avvenuta anteriormente alla notifica degli avvisi di accertamento. La questione riguardava la capacità dell'associazione estinta di proporre validamente un ricorso e di stare in giudizio.
Norme richiamate
Principi generali sulla capacità processuale e sull'estinzione degli enti
Un ente estinto non può validamente proporre un ricorso né stare in giudizio, perché è privo della soggettività e della capacità processuale necessarie.
Disciplina dell'estinzione delle società per cancellazione dal registro delle imprese, applicata per analogia
L'estinzione dell'associazione non riconosciuta produce effetti processuali analoghi a quelli dell'estinzione di una società cancellata dal registro delle imprese: gli atti processuali successivi all'estinzione possono risultare improponibili o inammissibili.
Massime di principio
- Prima di proporre un ricorso tributario occorre verificare che il contribuente, persona fisica o ente, sia ancora esistente e dotato di capacità di stare in giudizio.
- La chiusura della partita IVA può costituire un indice decisivo dell'estinzione di un'associazione non riconosciuta; pertanto, gli atti notificati o le impugnazioni proposte dopo tale momento devono essere valutati con particolare attenzione.
- Un soggetto estinto non può sanare normalmente con la sola nomina di un rappresentante o con la costituzione in giudizio la propria originaria carenza di capacità processuale.
- Quando l'ente si estingue, eventuali pretese fiscali o responsabilità possono dover essere rivolte ai soggetti subentranti, ai rappresentanti o agli associati eventualmente responsabili, secondo la disciplina applicabile e le circostanze concrete.
- La chiusura della partita IVA non equivale necessariamente, in ogni caso, alla prova automatica di ogni profilo dell'estinzione: è comunque opportuno verificare la documentazione e la data effettiva di cessazione dell'attività e dell'ente.
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