Cassazione Penale, Sentenza n. 43390/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ricusazione del giudice del dibattimento per presunta parzialità: si lamentava che alle udienze del 1/3/2024 e 18/4/2024 non erano state ammesse documentazioni e non erano stati escussi alcuni testi (medici che avevano effettuato l'esame istologico), e che il giudice, in un momento fuori verbale dopo l'udienza del 18/4/2024, avrebbe pronunciato la frase "lei poteva anche non venire", interpretata come anticipazione del convincimento sul merito. Il ricorrente ha anche dedotto tardiva acquisizione delle trascrizioni, ricevute secondo lui solo due giorni prima dell'istanza (istanza presentata il 24/5/2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per intempestività: la causa di ricusazione era nota o conosciuta durante le udienze cui il ricorrente e il suo difensore erano presenti, pertanto la dichiarazione è stata ritenuta tardiva; inoltre le contestazioni erano riconducibili a provvedimenti istruttori e di governo udienza, nei quali non si rinveniva un'anticipazione del giudizio sul merito tale da integrare causa di ricusazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen.
«La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice». Il comma 2 prevede il termine di tre giorni se la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1 e stabilisce che se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza la dichiarazione deve essere proposta prima del termine dell'udienza.
Le cause di ricusazione sono di stretta interpretazione; se la causa si manifesta in udienza la dichiarazione deve essere formulata prima del termine della stessa (con possibilità di riserva e formalizzazione entro tre giorni). Il criterio è l'unità quotidiana di lavoro in cui la parte è presente; la conoscenza effettiva e la presenza alle udienze rendono intempestiva una ricusazione tardiva senza prove certe di impossibilità di agire tempestivamente.
art. 491 cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato normativamente per il termine generale del giudizio; l'articolo è parte del quadro normativo che delimita i termini entro i quali proporre ricusazione nel giudizio.
Massime di principio
- Le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: solo espressioni o atti che manifestano indebitamente e senza necessità un convincimento sul merito rilevano come motivo di ricusazione.
- Se la causa di ricusazione è sorta durante un´udienza, la parte deve formularla prima della fine della stessa (almeno con riserva) e può poi formalizzarla entro tre giorni; la mera acquisizione tardiva di trascrizioni non giustifica l'assenza di una riserva se la parte era presente all'udienza.
- Provvedimenti istruttori o di governo dell'udienza che respingono o non ammettono prove non costituiscono di per sé anticipazione del giudizio sul merito, salvo che non emerga incontestabilmente che il giudice abbia espresso valutazioni sul fatto e sulla colpevolezza/innocenza indipendenti dalla necessità procedurale del provvedimento.
- Se si ritiene che una frase pronunciata fuori verbale configuri motivo di ricusazione, occorre indicarne chiaramente il contesto e fornire prove; un'affermazione isolata e non collegata a una valutazione sul merito difficilmente supera il vaglio di manifesta infondatezza.
- La presenza della parte e del difensore alle udienze rileva come elemento che esclude eccezioni fondate sul ritardo di conoscenza, salvo documentazione probante che dimostri l'impossibilità di formulare la riserva nei termini.
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