Cassazione Penale, Sentenza n. 06220/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona (2 luglio 2025) che, in sede di opposizione ex artt. 666 e 667 c.p.p., aveva accolto l'istanza presentata da Archimede '96 S.r.l. e ordinato la revoca della confisca dell'immobile in Roma (Via Archimede 94-96-98) disposta con sentenza del 24/01/2018 e confermata in appello. Il Procuratore ha censurato: (i) il travalicamento dei poteri del giudice dell'esecuzione e la illegittima utilizzazione, da parte del terzo, della declaratoria di illegittimità costituzionale (terzo non legittimato a beneficiare della pronuncia); (ii) l'erronea valutazione circa l'effetto della declaratoria costituzionale sulla confisca diretta e sull'irreversibilità del trasferimento del bene allo Stato, sostenendo che si tratta di confisca diretta (non per equivalente) la cui gestione è dell'Agenzia del Demanio e che la perdita della disponibilità è divenuta irreversibile con la definitività della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia errato: a) il terzo (Archimede '96) non era legittimato a invocare la declaratoria di incostituzionalità quale mezzo per ottenere la revoca integrale della confisca, essendo la legittimazione del terzo limitata a questioni di effettiva titolarità/fittizietà del bene; b) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 2641 c.c. (nella parte relativa alla confisca obbligatoria per equivalente), ma non ha eliminato in radice la possibilità di disporre la confisca facoltativa delle cose che sono servite a commettere il reato ai sensi dell'art. 240 c.p.; c) il giudice dell'esecuzione ha omesso di verificare se la confisca disposta contenesse elementi utili a mantenerla come misura facoltativa (valutazione di proporzionalità, considerazioni già espresse nel giudizio di merito sulla fittizietà), conformandosi invece a un'eccessiva estensione della pronuncia costituzionale. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata (il provvedimento del giudice dell'esecuzione non poteva revocare automaticamente la confisca senza i necessari accertamenti e senza rispettare i limiti della legittimazione del terzo).
Norme richiamate
art. 2641 cod. civ.
richiamato nelle parti concernenti la confisca obbligatoria (secondo comma) e la locuzione "e dei beni utilizzati per commetterlo"
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della confisca prevista da questa norma nella parte in cui impone la misura senza possibilità di valutazione di proporzionalità; resta però salva la possibilità di disporre la confisca facoltativa in base all'art. 240 c.p.
art. 240 cod. pen.
Consente al giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca delle cose che hanno servito a commettere il reato; dopo la pronuncia costituzionale resta il fondamento per una confisca facoltativa valutata caso per caso.
artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norme che regolano l'opposizione in sede di esecuzione; definiscono i limiti della controversia dinanzi al giudice dell'esecuzione e, perciò, i limiti dell'intervento del terzo interessato.
art. 65, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Attribuisce all'Agenzia del Demanio la gestione dei beni confiscati con confisca diretta; tale gestione non esclude tuttavia la necessità di accertamenti giudiziali prima di dichiarare la revoca della confisca.
Sentenza Corte costituzionale n. 7 del 2025
Ha ritenuto che la confisca obbligatoria di beni utilizzati per commettere reati configuri una sanzione patrimoniale soggetta al principio di proporzionalità; ha cassato l'obbligatorietà della misura nella parte indicata, lasciando spazio alla confisca facoltativa e alla valutazione giudiziale di proporzionalità.
Sez. U., n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)
Principio secondo il quale il terzo che risulta formalmente intestatario di beni ritenuti fittiziamente a lui intestati può intervenire per dimostrare l'effettiva titolarità ma non può sollevare questioni relative ai presupposti applicativi della misura che competono al proposto.
Cass. pen., sent. n. 15265 del 10/12/2021
Nel giudizio di merito era già emerso un espresso rilievo di fittizietà dell'intestazione dell'immobile in capo alla società Archimede '96; elemento che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare nella verifica sulla mantenibilità della confisca come facoltativa.
Corte costituzionale, sent. n. 112 del 2019 e sent. n. 24 del 2019
Giurisprudenza di riferimento che contribuisce a qualificare la confisca (diretta o per equivalente) come misura con natura sanzionatoria e sottoposta ai principi costituzionali e sovranazionali di proporzionalità.
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di beni ritenuti fittizi non è legittimato a sollevare, in sede esecutiva, questioni sui presupposti dell'ablazione che spettano all'imputato; può limitarsi a dimostrare l'effettiva titolarità del bene.
- La declaratoria di incostituzionalità che colpisce l'obbligatorietà della confisca non cancella automaticamente ogni confisca: resta la possibilità di disporre la confisca facoltativa (art. 240 c.p.) previa valutazione di proporzionalità.
- Il giudice dell'esecuzione, quando è investito di istanze che intendono incidere su provvedimenti ablatori, deve verificare se la motivazione del provvedimento impugnato contiene elementi utilizzabili per mantenere la confisca in forma facoltativa o se vi sono ragioni ostative a tal fine; non è sufficiente prendere atto meccanicamente della pronuncia costituzionale.
- La distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente è rilevante ai fini del regime di esecuzione e della gestione del bene, ma non esclude che la revisione dell'effetto ablatorio, dopo pronuncia costituzionale, passi attraverso una valutazione di proporzionalità e di titolarità fondata su quanto già emerso nel giudizio di merito.
- L'eventuale trasferimento amministrativo della disponibilità del bene (es. Agenzia del Demanio) non elimina la necessità di un corretto accertamento giudiziale prima di dichiarare l'inefficacia o la revoca di una confisca già riconosciuta in giudicato.
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