Cassazione Penale, Sentenza n. 20563/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di estradizione basata su mandato di arresto internazionale n. KUIKP 3/22 del 06/07/2023 emesso dal Tribunale di Ohrid per l'esecuzione di tre sentenze definitive per il delitto di truffa (art. 274 CP macedone) per complessivi due anni di reclusione e di una misura cautelare. Il ricorrente impugna sostenendo: (i) violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c) e c-bis) c.p.p. e vizi di motivazione per insufficienza e genericita' delle informazioni sulle condizioni materiali delle carceri macedoni (Struga e Ohrid) e in relazione al suo stato di salute; (ii) violazione dell'art. 2 della Convenzione europea di estradizione del 1957 e dell'art. 11 Cost. perche' due delle tre condanne sono inferiori al limite minimo di quattro mesi previsto dall'art. 2 par. 1 della Convenzione, senza che la Corte abbia motivato adeguatamente la scelta di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 2 par. 2 della Convenzione e senza aver ottenuto l'impegno della Repubblica macedone a rimetterlo in liberta' dopo l'espiazione della pena maggiore. E' inoltre evocata la violazione del principio di specialita'.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello di Trieste avesse adeguatamente valutato le informazioni ricevute dalle autorita' penitenziarie macedoni (riguardanti le strutture KPD aperta di Struga per pene definitive e il carcere di Ohrid per la misura cautelare), osservando che i documenti critici prodotti dalla difesa si riferivano a strutture diverse o a periodi anteriori e non fornivano elementi piu' recenti o specifici che giustificassero una diversa valutazione. Quanto al profilo relativo alle pene inferiori al limite di quattro mesi, la Corte ha richiamato l'art. 2 par. 2 della Convenzione europea di estradizione (recepito in Italia con legge n. 300/1963) che consente alla Parte richiesta di accordare comunque l'estradizione se sussistono le condizioni, ritenute presenti per la stretta connessione tra i fatti. Il motivo sulla specialita' e' stato ritenuto inadeguato, essendo il principio rilevante per procedimenti successivi a separati fatti anteriori alla consegna. Percio' il ricorso e' respinto; il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 705, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i presupposti per negare l'estradizione quando ricorrono rischi per la persona, richiamate per contestare la valutazione delle condizioni carcerarie e dello stato di salute del ricorrente; la Corte ha ritenuto che le informazioni fornite dallo Stato richiedente fossero sufficienti e credibili
art. 2, par. 1 e par. 2, Convenzione europea di estradizione (Parigi, 1957)
Se la domanda di estradizione contempla piu' fatti distinti puniti ciascuno dalle legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà, ma alcuni di essi non soddisfano le condizioni relative all'ammontare della pena, la Parte richiesta avra' la facolta' di accordare ugualmente l'estradizione per questi fatti
La Corte ha applicato il par. 2 per consentire l'estradizione anche per le condanne inferiori al minimo previsto dal par. 1, ritenendo che la stretta connessione tra i fatti giustifichi l'uso di quella facolta'.
art. 14, Convenzione europea di estradizione (principio di specialita')
Richiamato dalla difesa ma la Corte osserva che il principio di specialita' riguarda eventuali procedimenti successivi per fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione; non impedisce la consegna per i fatti alegati e non e' stato dimostrato che vi sia stata violazione
art. 11 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali, ma la Corte non ha ritenuto che emergessero profili tali da precludere l'estradizione
Legge n. 300 del 30/01/1963 (ratifica Convenzione europea di estradizione)
Ha recepito in Italia la Convenzione, utilizzata dalla Corte per interpretare i limiti e le facolta' dell'ordinamento nel concedere l'estradizione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale utilizzata per la riproduzione sintetica dei motivi di impugnazione nell'atto di ricorso
art. 203, disp. att. cod. proc. pen.
Predisposizione di adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza, richiamata nella parte finale della decisione
Massime di principio
- La valutazione delle condizioni carcerarie svolta dal giudice italiano si basa prioritariamente sulle informazioni fornite dalle autorita' dello Stato richiedente; le contestazioni devono essere specifiche, riferite alle stesse strutture e corredate da elementi temporali aggiornati per essere efficaci
- Segnalazioni generiche o riferite ad istituti diversi o a periodi anteriori difficilmente prevalgono sulle comunicazioni ufficiali dello Stato richiedente in assenza di prove piu' recenti e puntuali
- L'art. 2 par. 2 della Convenzione europea di estradizione consente alla Parte richiesta di accordare l'estradizione anche per fatti comminati con pene inferiori al minimo previsto dal par. 1 quando sussistono ragioni, come la connessione dei fatti, che giustificano la consegna
- Il principio di specialita' opera dopo la consegna per limitare i procedimenti che lo Stato richiedente puo' intentare per fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione; non e' di per se' ostativo alla consegna
- Chi contesta l'estradizione per rischi di trattamento inumano o per motivi di salute ha l'onere di fornire prove aggiornate, specifiche e attinenti al luogo di detenzione indicato dallo Stato richiedente; fonti aperte e rapporti NGOs possono essere utili solo se riferiti nello stesso arco temporale e alla stessa struttura
- Impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
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