Sentenza n. 643/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Cariati, recante condanna al pagamento di somme e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. lamentando l’inerzia del Comune di Cariati nell’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, notificata in forma esecutiva, non opposta e passata in giudicato. La decisione civile aveva condannato il Comune al pagamento di euro 1.372,00 in favore della prima ricorrente e di euro 633,00, oltre accessori se dovuti, in favore della seconda ricorrente quale difensore distrattario. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto integralmente al giudicato. Dopo un rinvio disposto per acquisire la prova della notificazione della sentenza in forma esecutiva, le ricorrenti hanno prodotto la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato in forma esecutiva ed era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione. Il Comune aveva l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria e non aveva fornito prova dell’esecuzione, con particolare riferimento alle spese di lite. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di Cariati di dare esecuzione al giudicato, detraendo le somme eventualmente già pagate, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale di Crosia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere nei successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza delle ricorrenti. L’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione integrale di una decisione giurisdizionale passata in giudicato, quando l’amministrazione rimanga inadempiente.
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della decisione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’adempimento e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione deve dare prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiararne l’obbligo di adempimento integrale, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Le spese dell’intervento del commissario ad acta e quelle del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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