Cassazione Penale, Sentenza n. 14409/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha disposto la sostituzione della pena di reclusione comune con reclusione militare e l'applicazione della pena militare accessoria della rimozione, deducendo la nullità assoluta dell'ordinanza per violazione degli artt. 127 e 666, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. L'eccezione è fondata sulla mancata instaurazione del contraddittorio e sulla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza (avviso di camera di consiglio) al condannato e al suo difensore, nonché sulla necessità che il giudice dell'esecuzione proceda con formalità quando sostituisce la pena principale (non rientrando il caso tra le ipotesi in cui può agire senza formalità ai sensi degli artt. 667, 672 e 676, comma 1, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'ordinanza impugnata nulla e annullandola con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. La Corte ha ritenuto la violazione insanabile e di ordine generale perché il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla sostituzione della pena principale e accessoria senza dare avviso alle parti e senza fissare udienza di comparizione; dall'accesso al fascicolo è emerso che non è stata notificata né al condannato né al difensore alcuna comunicazione di fissazione dell'udienza. Pertanto il provvedimento è stato annullato e il processo rimandato al Tribunale per riesame con le formalità richieste.
Norme richiamate
art. 1 cod. pen. militare di pace
la legge penale militare si applica ai militari in servizio in armi e a quelli considerati tali
Usato per giustificare l'applicabilità della legge penale militare al condannato, in ragione del suo status di "graduato aiutante"
art. 63, comma 1, cod. pen. milit. di pace
Secondo il giudice dell'esecuzione, alla pena della reclusione inflitta ai militari in servizio permanente alle armi per reati previsti dalla legge comune è sostituita la reclusione militare di eguale durata se la condanna non importa l'interdizione dai pubblici uffici; ciò ha giustificato la richiesta di modifica della pena
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale che disciplina la modifica della pena su richiesta del pubblico ministero nell'esecuzione della sentenza definitiva
art. 33, comma 3, cod. pen. milit. di pace
Richiamato per individuare la sanzione disciplinare applicabile allo status del militare e la relativa durata secondo l'art. 29
art. 29 cod. pen. milit. di pace
Richiamato per determinare la durata della sanzione militare accessoria in rapporto all'art. 33
art. 127 cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo alle formalità di citazione e partecipazione alle udienze; la violazione di questa norma è stata invocata per sostenere la nullità dell'atto
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere l'obbligo di instaurare il contraddittorio davanti al giudice dell'esecuzione per le decisioni che incidono su diritti del condannato; la sua violazione ha costituito motivo di nullità
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che individuano le nullità processuali assolute rilevabili d'ufficio; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del decreto di fissazione d'udienza rientri tra le nullità assolute
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma di legittimità invocata nel ricorso per motivare il motivo di cassazione relativo a violazioni procedurali
artt. 667, 672 e 676, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati per distinguere le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza formalità; la sostituzione della pena principale nel caso concreto non rientrava tra tali ipotesi, rendendo obbligatorio il contraddittorio
giurisprudenza citata (Sez. U. n. 42792/2001 e altre pronunce)
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, e altre pronunce citate in motivazione
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'omessa instaurazione del contraddittorio e la mancata notifica del decreto di fissazione costituiscono nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione intende sostituire la pena principale inflitta a un militare con la corrispondente pena militare, deve essere assicurato il contraddittorio: è obbligatoria la notifica del decreto di fissazione dell'udienza al condannato e al suo difensore.
- L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza e l'assenza del contraddittorio costituiscono una nullità assoluta, insanabile d'ufficio e rilevabile in ogni stato e grado, con conseguente annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio.
- Le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può decidere senza formalità sono tassative (artt. 667, 672, 676 c.1 c.p.p.); la sostituzione della pena principale non rientra in tali ipotesi e pertanto richiede procedure partecipative.
- La qualificazione dello status del soggetto (es. militare in servizio permanente) è determinante per l'applicazione della normativa penale militare e per l'eventuale sostituzione della pena; tale accertamento deve emergere dagli atti (sentenza, comunicazioni del Ministero della Difesa).
- In presenza di errori di procedura nell'esecuzione (error in procedendo) la Corte di Cassazione può accedere al fascicolo e verificare i fatti processuali, disponendo l'annullamento e il rinvio se ricorrono nullità procedurali gravi.
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