Cassazione Penale, Ordinanza n. 14040/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 30 maggio 2024, alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, oltre a euro 800 di ammenda, per guida in stato di ebbrezza. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) erroneo riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo che non vi fosse stato un idoneo accertamento del suo stato di ebbrezza; 2) omessa applicazione della riduzione di pena connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. È stata depositata anche memoria difensiva per insistere nell'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura mirasse, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto alla seconda censura, ha osservato che la motivazione del G.U.P. sul diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione era congrua, logica e coerente con le emergenze processuali, quindi insindacabile in cassazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 1, 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma incriminatrice contestata per la guida in stato di ebbrezza; il giudice di merito aveva ritenuto integrata la fattispecie e la Cassazione non ha rivalutato il fatto.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Anche dopo la modifica del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento e la misura del beneficio delle circostanze attenuanti generiche sono rimessi a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di fatto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non comprende la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La censura sulla sussistenza dello stato di ebbrezza è inammissibile quando si risolve in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito e non in una specifica denuncia di errori giuridici o motivazionali.
- Il diniego o la limitazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e priva di vizi logici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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