Sentenza n. 9898/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento, - del diniego di accesso agli atti espresso con nota del 24 febbraio 2026, n. 5073, richiesto con istanza prot. MIT con il n. 4172 del 12 febbraio 2026 e per l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale relativo al procedimento concluso con l’approvazione ministeriale di un dispositivo autovelox concorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il diniego ministeriale opposto all’istanza di accesso documentale. Aveva richiesto l’ostensione dell’istanza presentata dalla società concorrente, della documentazione tecnica, degli atti relativi al deposito del prototipo e di ogni altro atto, parere, relazione, nota e verbale del procedimento concluso con il decreto dirigenziale n. 476 del 9 dicembre 2025, recante la conferma dell’approvazione del dispositivo “Autovelox 106”. La ricorrente ha dedotto la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla tutela della leale concorrenza, del patrimonio e dell’attività imprenditoriale, nonché alla necessità di conoscere i criteri e le modalità ministeriali di approvazione e omologazione dei dispositivi. Ha inoltre invocato l’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, prospettando un pregiudizio commerciale e l’impossibilità di commercializzare propri strumenti. Il Ministero ha negato l’accesso ritenendo insussistente il nesso di strumentalità necessaria tra documenti e situazione giuridica da tutelare, anche perché il decreto era pubblicato e il termine per impugnarlo era decorso, e ravvisando nella richiesta un controllo esplorativo sull’operato amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego di accesso. Ha richiamato l’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990, secondo cui l’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, nonché l’art. 24, comma 3, che esclude istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo. In base ai principi dell’Adunanza plenaria n. 4/2023, il documento costituisce un bene della vita strumentale alla tutela di una diversa situazione giuridica finale; il necessario collegamento deve emergere dalla motivazione dell’istanza. Nel caso concreto, il decreto si limitava a confermare l’approvazione di uno specifico dispositivo già autorizzato e non incideva negativamente sulla posizione della ricorrente. La società non aveva dimostrato di essere produttrice di dispositivi alternativi, né di essere impedita a commercializzare l’apparecchiatura oggetto del decreto; inoltre, la conferma dell’approvazione non introduceva restrizioni alla sua libertà di iniziativa economica. Il presunto pregiudizio commerciale era stato allegato in termini generici, senza indicazione delle sue modalità di verificazione o della sua consistenza. La richiesta si risolveva quindi in un controllo generalizzato e meramente esplorativo, privo del nesso di strumentalità necessaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L’accesso documentale richiede un interesse qualificato, attuale e concretamente collegato ai documenti richiesti.
art. 22, comma 2, lett. b), l. 241/1990
Il collegamento tra la situazione giuridicamente tutelata e il documento richiesto costituisce il presupposto della strumentalità dell’accesso.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
È vietato utilizzare l’accesso documentale per finalità esplorative o di controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo presuppone comunque la dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e tutela della situazione giuridica dell’istante.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
Il necessario collegamento tra documenti richiesti e situazione giuridica da tutelare deve emergere dalla motivazione dell’istanza di accesso.
Massime di principio
- L’accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; non è sufficiente la mera appartenenza al medesimo settore economico dell’impresa interessata dal provvedimento amministrativo.
- Il documento amministrativo è un bene della vita strumentale alla tutela di una diversa situazione giuridica finale: l’istante deve indicare e dimostrare il nesso di strumentalità necessaria tra la conoscenza dei documenti e la cura o difesa della propria posizione.
- L’accesso difensivo non è riconoscibile sulla base di allegazioni generiche relative a esigenze concorrenziali, economiche o probatorie; l’istante deve circoscrivere la lesione attuale, le modalità del pregiudizio e l’utilità concreta della documentazione richiesta.
- La conferma amministrativa dell’approvazione di un dispositivo già autorizzato e commercializzato non determina, di per sé, una lesione attuale della posizione di un operatore economico concorrente, se non sono dimostrate restrizioni alla sua attività o una specifica alterazione della sua posizione giuridica.
- L’accesso documentale non può essere utilizzato per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato o per acquisire informazioni sui criteri e sulle prassi amministrative in modo meramente esplorativo, in assenza di una situazione giuridica differenziata e concretamente tutelabile.
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