Sentenza del 10/10/2019 n. 25507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio. La rinuncia resa oralmente a verbale è stata ritenuta valida, poiché effettuata in udienza davanti al Collegio e al segretario, con valore di atto pubblico; inoltre, l'Agenzia delle entrate non si è opposta e il procuratore generale vi ha aderito. La Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato induttivamente, ai fini IRES e IRAP per l'anno 2005, i ricavi dichiarati, determinando maggiori ricavi derivanti dall'attività esercitata. Dopo la parziale rideterminazione da parte della CTR, che aveva fissato i maggiori ricavi in 103.400 euro, la società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi. Nel corso dell'udienza il difensore ha dichiarato di rinunciare agli atti, poiché la società aveva aderito alla rottamazione.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
Prevede la forma scritta della rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio.
La Corte ha ritenuto che la forma scritta possa essere sostituita da una dichiarazione resa a verbale durante l'udienza pubblica, poiché il verbale redatto dal cancelliere costituisce atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Adesione alla rottamazione dei carichi fiscali
L'adesione alla definizione agevolata del debito fiscale può determinare il venir meno dell'interesse della parte a ottenere una decisione sul ricorso tributario ancora pendente, purché la rinuncia sia validamente manifestata.
Massime di principio
- Quando il contribuente definisce il debito fiscale mediante rottamazione o altra procedura agevolata, può venir meno l'interesse a proseguire il giudizio relativo agli atti oggetto della definizione.
- La rinuncia al ricorso può essere validamente dichiarata oralmente in udienza e inserita a verbale, anche se l'art. 390 c.p.c. prevede ordinariamente la forma scritta.
- Il difensore deve essere munito di una procura che gli conferisca il potere di rinunciare; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha fondato la decisione sulla dichiarazione resa a verbale e sull'adesione della controparte e del procuratore generale.
- La rinuncia o la definizione agevolata non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente in considerazione dell'esito e delle circostanze del procedimento.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse chiude il processo senza una decisione sui motivi di merito del ricorso.
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