Ordinanza n. 49/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Determinazione Dirigenziale n. DPD018/237 del 04/10/2021, adottata dal Dirigente del Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà (Ufficio Politiche di Sostegno agli Investimenti nelle Aziende Agricole) del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - anno 2017 - Bando Pubblico approvato con determinazione DPD018/81 del 26/09/2017 – Mis. 4 Sottomisura 4.1. “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” - Disposizione di concessione di finanziamento della domanda di sostegno n. Agea/Sian 04250058601 - Richiedente Luciani Luca - CUAA LCNLCU92D22G482X – CUP n. C 66G21014270007”, notificata all''esponente in data 12/10/2021 (cfr. doc. n. 27), nella parte in cui - in relazione al requisito della percentuale di S.A.U. localizzata in entrambe le aree svantaggiate indicate nella domanda amministrativa di sostegno - l''Amministrazione resistente ha attribuito alla domanda medesima il deteriore “punteggio 5” anziché il dovuto “punteggio 10”, nonché nella parte concernente l''esclusione e lo stralcio dell''intervento relativo alla realizzazione dei locali di stoccaggio e confezionamento e di sede dell''ufficio amministrativo dell''impresa agricola istante, ubicati in Comune di Moscufo, con conseguente riduzione dell''entità del contributo ammesso; 2) degli inerenti verbali istruttori ivi richiamati e di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso; E PER L''ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA 3) di illegittimità del ritardo procedimentale attraverso il quale il medesimo Servizio della Regione Abruzzo ha definito il procedimento amministrativo concernente la domanda di sostegno menzionata in premessa, presentata dall''imprenditore agricolo ricorrente; 4) e per la conseguente CONDANNA della medesima Regione Abruzzo al risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2 bis Legge n. 241/1990 e disposizioni correlate; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Luciani Luca il 10/12/2024: 1) della Determinazione Dirigenziale n. DPD018/526 prot. n. 0385752/24 adottata in data 3 ottobre 2024 dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo - Servizio Competitività, attraverso la quale è stata approvata la Variante essenziale al Progetto concernente la concessione di finanziamento della domanda di sostegno n. Agea/Sian 04250058601 presentata dal ricorrente Luciani Luca, nella parte relativa all''assegnazione d''un mero termine bimestrale per l''attuazione del Progetto medesimo (doc. n. 1); 2) del Provvedimento AGEA prot. n. 0089079 del 25/11/2024, attraverso il quale è stata richiesta al ricorrente la restituzione dell''anticipazione pari di €. 380.042,08 per carenza della garanzia fideiussoria, pur in mancanza della preventiva e necessaria ostensione - da parte dell''Amministrazione - dello schema aggiornato di polizza e del corrispondente Barcode di accesso (doc. n. 2); 3) degli inerenti verbali istruttori ivi richiamati e di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso; E PER L''ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA 4) di illegittimità del ritardo procedimentale attraverso il quale il medesimo Servizio della Regione Abruzzo ha definito il procedimento amministrativo concernente la Variante essenziale presentata dall''imprenditore agricolo ricorrente; 5) e per la conseguente CONDANNA della medesima Regione Abruzzo al risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2 bis Legge n. 241/1990 e disposizioni correlate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LUCIANI LUCA il 3\4\2026 : ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA 1) della Nota/Determinazione regionale prot. n. 0021136/26 del 20/01/2026 (doc.ti A-B) recante risposta all’Istanza prot. RA0352238/25 del 04/09/2025 (doc. C), con la quale il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha negato l’adattamento tecnico richiesto dall’Impresa Agricola Luciani Luca, qualificandolo come variante sostanziale di progetto; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e comunque collegato, ivi compresi gli atti istruttori, le valutazioni interne e gli eventuali verbali non conosciuti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO 3) del diritto del ricorrente a vedere qualificata la richiesta del 04/09/2025 quale adattamento tecnico direttamente consentito ai sensi dell’art. 13.1 del Bando pubblico approvato con determinazione DPD018/81 del 26/09/2017 (doc. D); 4) del correlato obbligo della Regione Abruzzo di procedere alla rivalutazione della posizione dell’istante in conformità alla lex specialis di gara, ai principi di correttezza, proporzionalità, ragionevolezza, buona amministrazione e favor partecipationis sostanziale; nel giudizio pendente, rubricato al n. 5/2022 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto assente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’atto impugnato, sulla base di quanto dedotto dallo stesso ricorrente. Non sono quindi state ravvisate le condizioni per la sospensione dell’efficacia degli atti gravati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Determinazioni regionali e provvedimento AGEA relativi alla concessione, variante e attuazione di un finanziamento agricolo, nonché diniego di qualificazione di una richiesta come adattamento tecnico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni finanziatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di concessione del finanziamento nella parte in cui gli ha attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello richiesto in relazione alla percentuale di superficie agricola utilizzata localizzata in aree svantaggiate, ha escluso alcune opere di stoccaggio, confezionamento e sede amministrativa e ha conseguentemente ridotto il contributo ammesso. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del ritardo nella definizione della domanda di sostegno e chiesto il risarcimento del danno da ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva determinazione regionale di approvazione di una variante essenziale, nella parte in cui ha assegnato un termine bimestrale per l’attuazione del progetto, nonché il provvedimento AGEA con cui è stata richiesta la restituzione dell’anticipazione di euro 380.042,08 per carenza della garanzia fideiussoria, lamentando la mancata preventiva ostensione dello schema aggiornato di polizza e del relativo barcode. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato la nota regionale che ha qualificato come variante sostanziale, anziché come adattamento tecnico consentito dal bando, la richiesta presentata nel settembre 2025, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla diversa qualificazione e la rivalutazione della propria posizione. Nel presente provvedimento il giudice ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare proposta contro gli atti impugnati con gli ultimi motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione sulla fase cautelare.
art. 2-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento del danno da ritardo; la domanda risarcitoria non è stata decisa con la presente ordinanza cautelare.
art. 13.1 del Bando pubblico approvato con determinazione DPD018/81 del 26/09/2017
Invocato dal ricorrente quale fondamento della qualificazione della richiesta come adattamento tecnico direttamente consentito; la questione di merito non è stata definita nella presente fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione, la domanda cautelare deve essere respinta.
- La decisione cautelare sulla domanda di sospensione non definisce le ulteriori domande di annullamento, accertamento o risarcimento non esaminate ai fini della tutela interinale.
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