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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22937/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Società ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvati per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, c.p. per tardività della querela, ritenendo applicabile la procedura speciale di cui all'art. 148, comma 2-bis, del d.lgs. 209/2005 e dunque il termine di 30 giorni. Il ricorrente deduce la violazione di art. 124 c.p. e degli artt. 148 e 149 d.lgs. 209/2005, contestando che la procedura prevista dall'art. 148 fosse mai stata attivata e sostenendo che il termine di impugnazione dovesse decorrere dalla piena conoscenza del fatto (data di deposito della perizia, 16/07/2013), rendendo tempestiva la querela del 10/09/2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso tempestivo e fondato. Prima ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso per via del corretto computo dei termini (con riferimento anche alla sospensione per COVID prevista dall'art. 83 del d.l. 18/2020). Sul merito ha ritenuto apodittica la motivazione della Corte di Appello che aveva rilevato d'ufficio l'attivazione della procedura di cui all'art. 148, comma 2-bis, senza indicare alcuna prova documentale della comunicazione prevista dalla norma. Poiché non risultava comprovata l'attivazione della procedura speciale, hanno dovuto trovare applicazione i termini ordinari di cui all'art. 124 c.p., con decorrenza dalla piena conoscenza dell'illecito (individuato nel deposito della perizia il 16/07/2013). Ne consegue che la querela proposta il 10/09/2013 era tempestiva. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e il giudizio rinviato al giudice civile competente in grado d'appello, con rinvio anche per la liquidazione delle spese civili.

Norme richiamate

  • art. 124 codice penale

    Stabilisce il termine ordinario per proporre querela decorrente dalla piena conoscenza del fatto; la Cassazione ha ritenuto applicabile il termine di novanta giorni quando non sia dimostrata l'attivazione della procedura speciale.

  • art. 148, comma 2-bis, decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni)

    Prevede una procedura amministrativa e comunicazioni all'assicurato/IVASS per sospette frodi e, secondo la Corte d'Appello, poteva ridurre il termine per querela a 30 giorni; la Cassazione ha rilevato che l'attivazione di questa procedura deve risultare documentata per poterne far decorrere termini derogatori.

  • art. 149 decreto legislativo n. 209/2005

    Norma richiamata dalla ricorrente come disciplina alternativa (indennizzo diretto); la contestazione ha riguardato la corretta identificazione della procedura applicabile tra art. 148 e art. 149.

  • art. 544 codice di procedura penale

    Regola la lettura della sentenza e della motivazione; la Cassazione ha accertato che non vi è stata lettura contestuale della motivazione (art. 544, comma 1) bensì deposito successivo (art. 544, comma 2), con conseguente decorrenza differente dei termini d'impugnazione.

  • art. 585 codice di procedura penale

    Stabilisce i termini per l'impugnazione in funzione del deposito della motivazione; applicato per determinare la tempestività del ricorso in combinato con l'art. 544.

  • art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    Ha sospeso i termini processuali per l'emergenza COVID-19; la Cassazione ha tenuto conto della sospensione nel calcolo dei termini per il deposito della motivazione e per l'impugnazione.

Massime di principio

  • L'attivazione della procedura speciale prevista dall'art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 209/2005 deve risultare da documentazione specifica (comunicazioni all'assicurato e all'IVASS): senza prova, non possono decorrere i termini derogatori previsti da tale norma.
  • In mancanza di prova dell'uso della procedura speciale, si applicano i termini ordinari di cui all'art. 124 c.p., con decorrenza dalla piena conoscenza dell'illecito; la data di deposito della perizia può costituire il dies a quo della piena conoscenza.
  • Il giudice d'appello non può rilevare di ufficio fatti che rilevano per la decorrenza dei termini senza motivare adeguatamente l'esistenza di prove documentali a sostegno di tali fatti.
  • Per il calcolo dei termini processuali vanno considerati gli eventuali periodi di sospensione, come quella disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 per l'emergenza COVID-19.
  • La corretta qualificazione della procedura amministrativa (art. 148 vs art. 149 del codice delle assicurazioni) è determinante per stabilire quale termine per la querela si applichi e la sua decorrenza.

Testo integrale

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