Cassazione Penale, Sentenza n. 46471/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni (artt. 582, 583 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 52 e 55 c.p., sostenendo che la condotta fosse giustificata dalla legittima difesa o, al più, costituisse eccesso colposo perché sarebbe stato aggredito alle spalle da una persona ubriaca e molesta; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per la valutazione delle prove testimoniali, in particolare per le divergenze tra le deposizioni della persona offesa e i testi della difesa (Di Meo, Ranaldo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato i fatti: era stata riconosciuta all'imputato l'attenuante della provocazione ma esclusa la legittima difesa per l'assoluta sproporzione della reazione (l'imputato, ex pugile, non poteva temere per la propria incolumità ed era circondato da amici). Le certificazioni sanitarie e le deposizioni confermavano la sproporzione tra l'offesa ricevuta e la reazione, nonché l'intervento quando la provocazione era ormai cessata; le contraddizioni tra testi sono state risolte in base agli elementi probatori, per cui i motivi del ricorso sono risultati prevalentemente di merito e reiterativi. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 52 c.p.
Riferimento alla legittima difesa: la Corte ha ritenuto che la condotta non fosse giustificata dalla legittima difesa per l'assoluta sproporzione della reazione e perché la minaccia non era tale da far temere per l'incolumità dell'imputato
art. 55 c.p.
Richiamato in relazione all'eventuale eccesso colposo: il giudice ha escluso che la condotta rientrasse anche nell'eccesso colposo, per la sproporzione e per il momento in cui è intervenuta la reazione
art. 192 c.p.p.
Norma sulla valutazione della prova testimoniale: la Corte ha ritenuto che la valutazione dei contrasti tra dichiarazioni fosse plausibile e adeguatamente motivata dai giudici di merito, che hanno usato anche le certificazioni sanitarie per risolvere i contrasti
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Richiamato come base normativa per i motivi di cassazione invo cati dall'imputato; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché riguardavano valutazioni di merito e risultavano reiterativi/non confrontati con la motivazione dei giudici di merito
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limite entro cui sono stati enunciati i motivi di cassazione; il ricorso è stato formato nei limiti previsti, ma i motivi sono stati valutati come non idonei a fondare cassazione
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e art. 16 d.l. 228/2021
Richiamate dal Pubblico Ministero nelle conclusioni per chiedere l'inammissibilità del ricorso; riferimenti normativi utilizzati in sede di conclusioni del P.M., senza rilievi sul merito che abbiano cambiato la valutazione di fatto dei giudici
Massime di principio
- La gravità e la sproporzione della reazione rispetto alla provocazione escludono la legittima difesa: per invocarla occorre dimostrare una minaccia attuale, proporzionata e inevitabile.
- La mera affermazione di ubriachezza o molesta dell'offensore, priva di riscontri probatori nelle sentenze di merito, difficilmente ribalta la valutazione giudiziale: servono elementi probatori concreti (testimonianze coerenti, certificazioni, circostanze oggettive).
- Le contraddizioni tra testimonianze possono essere risolte dai giudici di merito con riferimento ad altri elementi (certificati medici, coerenza temporale, riscontri): la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è congrua.
- La Cassazione è ostile a motivi che configurano essenzialmente una rivalutazione dei fatti o che risultano reiterativi: tali motivi sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- Quando si impugna per vizio di motivazione è importante indicare esattamente i punti in cui la motivazione sarebbe omessa o contraddittoria e portare elementi che mostrino l'errore di diritto, non solo una diversa lettura dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e a somme alla Cassa delle Ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di reiterare impugnazioni manifestamente infondate.
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