Cassazione Penale, Ordinanza n. 07802/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente. Il ricorso era affidato a un solo motivo: vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non sviluppa una reale argomentazione, limitandosi a enunciare in modo generico violazioni di legge e vizi motivazionali, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del petitum, in violazione dell'art. 581 c.p.p. In ogni caso, la Corte osserva che il giudice di merito ha già valorizzato la condotta di spaccio al dettaglio, le modalità rudimentali dell'azione e la natura e quantità complessiva della sostanza, reputando congrua la pena base e insussistenti elementi significativi per una ulteriore attenuazione ex art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per la disciplina del reato continuato e per l'aumento di pena applicato in ragione delle plurime condotte di cessione/detenzione/trasporto.
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la determinazione giudiziale della pena; la Corte ritiene che la motivazione di merito abbia correttamente valorizzato modalità della condotta, natura e quantità della sostanza, escludendo elementi per attenuare il trattamento sanzionatorio.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
richiamato come titolo di reato per la detenzione, trasporto e cessione di stupefacente in fatti qualificati come spaccio di lieve entità.
art. 581, lett. c) c.p.p.
richiamato per il requisito della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del ricorso.
art. 581, lett. d) c.p.p.
richiamato, nel testo, con riferimento alla necessità che i motivi siano specifici e non generici; la sua inosservanza viene collegata alla sanzione dell'inammissibilità.
art. 591, lett. c) c.p.p.
indicato come norma che prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui esclusa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la censura; la mera enunciazione apodittica di violazioni di legge o vizi di motivazione è insufficiente.
- La genericità del motivo di ricorso integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., quando la doglianza non consenta di comprendere in modo concreto quale errore sia attribuito alla decisione impugnata.
- In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può fare riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. valorizzando modalità esecutive, natura e quantità della sostanza e complessiva offensività della condotta; in mancanza di elementi significativi contrari, la motivazione sulla pena è ritenuta congrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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