Cassazione Penale, Sentenza n. 34144/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/01/2024 del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza del 21/04/2019 (confermata in appello e divenuta irrevocabile). Il ricorso deduceva, in primo luogo, la nullità del provvedimento per mancata e irregolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al luogo di detenzione (il ricorrente era ristretto nel carcere di Trapani ma la notifica era stata effettuata alla residenza civile); in secondo luogo la difesa sosteneva questioni di merito sulla illegittimità del riconoscimento originario del beneficio per preesistenti sospensioni e richiamava i principi delle Sezioni Unite (c.d. Longo) sulla cumulabilità delle sospensioni e sulle condizioni per la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo relativo alla nulla notifica: ha rilevato che dagli atti risultava che l'imputato era detenuto nel carcere di Trapani e che, quindi, l'avviso di fissazione dell'udienza avrebbe dovuto essere notificato presso il luogo di detenzione. La mancata notifica ha determinato la nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza di revoca. Per questo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Riferimento al limite biennale di pena rilevante per la cumulazione: la revoca può fondarsi sul superamento dei limiti di durata previsti per la sospensione condizionale (richiamato nel provvedimento impugnato come presupposto sostanziale della revoca).
art. 164 cod. pen.
Norma sui presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudice di merito aveva ritenuto la violazione di tali presupposti in ragione di condanne pregresse, dedotta dal pubblico ministero e richiamata nell'ordinanza di revoca.
art. 156 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito delle norme sulle notificazioni e sulla regolarità del contraddittorio; la violazione di norme procedurali rilevanti per la partecipazione dell'imputato può determinare nullità.
art. 157 cod. proc. pen.
Norma sulla ricerca del domicilio e sulla necessità di individuare correttamente la residenza o il luogo di detenzione per le notificazioni: la Corte ha rilevato che, essendo risultata la detenzione negli atti, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il carcere.
art. 159 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di notificazioni e delle conseguenze della loro mancanza sul contraddittorio.
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la possibilità di rilevare d'ufficio la nullità assoluta per violazioni che incidono sul diritto di difesa e sul contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alle nullità che incidono sull'intero procedimento e sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 666 cod. proc. pen. (comma 3)
Prevede l'obbligo di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ha stabilito che la mancata notifica secondo le modalità previste comporta nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi.
art. 168 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine alle conseguenze di precedenti sospensioni sulla concessione del beneficio; utilizzato nella motivazione delle eccezioni di merito.
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alle impugnazioni e ai rimedi nei confronti di misure esecutive e delle decisioni del giudice dell'esecuzione.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (S.)
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio: questo principio è stato richiamato come criterio decisivo per rilevare l'irregolarità della notifica.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte può accedere agli atti per verificare questioni processuali rilevanti; utilizzata per acclarare lo stato di detenzione dagli atti processuali.
Varie pronunce Sez. 1 (Hoxha, El Marzouki, Di Paolo Petrovic, Gallieri)
Orientamenti citati che confermano che la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 comporta nullità generale e assoluta rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto, le notifiche relative all'udienza devono essere effettuate presso il luogo di detenzione: la notifica al domicilio civile è insufficiente e può determinare la nullità dell'udienza.
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 666 c.p.p.) comporta nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (artt. 178 e 179 c.p.p.).
- Anche quando esistono motivi sostanziali che potrebbero giustificare la revoca di un beneficio (es. cumulabilità delle pene e superamento dei limiti di durata), il rispetto delle garanzie processuali è condizione imprescindibile: i vizi procedurali gravi possono prevalere e determinare l'annullamento del provvedimento.
- Difesa e ufficiali di procura devono verificare e aggiornare lo stato di residenza/detenzione (art. 157 c.p.p.) prima di procedere a notifiche, per evitare nullità processuali che possono vanificare l'azione sostanziale.
- In situazioni analoghe il rimedio tipico è l'annullamento dell'atto viziato e il rinvio o la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo, salvo che la decisione di annullamento non disponga diversamente.
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