Ordinanza n. 1246/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione in relazione all'istanza presentata in data 29.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione di misure cautelari poiché l'amministrazione ha documentato di aver definito il procedimento. La decisione riguarda la domanda cautelare e non contiene una definizione nel merito dell'azione contro il silenzio. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza presentata il 29 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l'Immigrazione sulla propria istanza del 29 luglio 2025. Ha inoltre formulato domanda cautelare incidentale, chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità né il contenuto dell'istanza amministrativa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti in ragione della definizione del procedimento amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La definizione del procedimento amministrativo, documentata dall'amministrazione, esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione di una misura cautelare contro il silenzio o contro l'inerzia procedimentale, salva la diversa valutazione della domanda principale nel merito.
- La decisione sulla domanda cautelare non definisce necessariamente il giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione: il rigetto della cautelare per sopravvenuta definizione del procedimento non equivale, di per sé, a una pronuncia di merito sull'illegittimità del silenzio.
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