Ordinanza n. 1778/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento M_D A -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-03-02-2026, con cui il Comando del 1° Reggimento AVES "ANTARES" ha respinto l'istanza del Ricorrente volta ad ottenere la fruizione di un periodo di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per l'assistenza alla madre, Sig.ra -OMISSIS-; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 6 ottobre 2025, nella parte in cui possa essere interpretato in senso ostativo al riconoscimento del diritto del Ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di congedo straordinario dal 15 marzo 2026 al 30 giugno 2026, richiesto ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 per l'assistenza alla madre
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando del 1° Reggimento AVES "ANTARES" ha respinto la richiesta di congedo straordinario retribuito per assistere la madre, ritenendo che il militare avesse già usufruito, complessivamente tra tutti gli aventi diritto per ciascuna persona con disabilità grave, del limite di 730 giorni e che il singolo lavoratore non potesse comunque superare il limite biennale nell'arco della vita lavorativa. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha richiamato il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 introduce un doppio limite: il congedo per l'assistenza a ciascuna persona con disabilità grave non può eccedere complessivamente due anni, e ciascun lavoratore non può fruire del congedo per più di due anni nell'intero arco della vita lavorativa, anche per assistere più familiari disabili. In applicazione di tale interpretazione, il diniego non è stato sospeso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
il congedo fruito per l'assistenza a un familiare convivente portatrice di grave handicap, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 42, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa
La disposizione è interpretata nel senso che stabilisce un doppio limite: un limite complessivo di due anni per ciascuna persona con disabilità grave e un limite massimo di due anni per ciascun lavoratore nell'arco della vita lavorativa.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- L'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 è interpretato nel senso che il congedo straordinario per l'assistenza a persone con disabilità grave è soggetto a un doppio limite: non più di due anni complessivi per ciascuna persona assistita e non più di due anni complessivi per ciascun lavoratore nell'arco dell'intera vita lavorativa.
- Il limite biennale riferito al singolo lavoratore opera anche quando il congedo sia richiesto per assistere più familiari con disabilità grave; il lavoratore non può quindi superare complessivamente due anni di congedo nell'intera vita lavorativa.
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