Cassazione Penale, Sentenza n. 06133/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omissione e contraddittorietà nella statuizione sulla confisca obbligatoria del profitto derivante dall'omesso versamento dell'IRPEF. Il Procuratore Generale ha censurato la sentenza del Tribunale di Brescia perché, pur avendo accertato la responsabilità dell'imputato e indicato l'ammontare dell'IRPEF evasa (euro 521.063,35 per il 2016 e euro 126.199,44 per il 2017), il Tribunale non ha disposto la confisca del relativo profitto ritenendo che la mancanza di un calcolo preciso dei costi impedisse la determinazione dell'imposta evasa. Il ricorso è fondato sui motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione) c.p.p., chiedendo annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima l'omissione della confisca in relazione all'IRPEF evasa, richiamando il carattere obbligatorio della confisca del profitto nei reati tributari ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e l'obbligo per il giudice di accertare l'ammontare dell'imposta evasa e del profitto sulla base degli elementi disponibili, compiendo i necessari accertamenti. La Corte ha osservato che, avendo il Tribunale indicato gli importi dell'IRPEF evasa e avendo affermato la responsabilità, la mancata statuizione è illegittima anche quando il giudice lamenta l'assenza di elementi sui costi. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto concernente la confisca dell'IRPEF e rinviata al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio in diversa composizione; il rinvio è disposto al Tribunale (e non alla Corte d'appello) nei limiti dell'impugnabilità a cura del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca del profitto dei reati tributari è obbligatoria: il giudice deve disporla nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000; implica l'obbligo di accertare l'ammontare dell'imposta evasa e del profitto sulla base degli elementi disponibili e di compiere accertamenti integrativi se necessario.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata in relazione alle pene accessorie applicabili; nella sentenza di merito è stata disposta l'applicazione delle pene accessorie previste da tale norma.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Regole sulle deduzioni di cassazione: lett. b) per dedurre violazione di legge (qui art. 12-bis) e lett. e) per dedurre vizio della motivazione (contraddittorietà/illogicità della motivazione sulla confisca).
art. 593, comma 1 c.p.p.
Limiti generali di appellabilità per il pubblico ministero; la Corte ha ricordato che, a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso, il rinvio deve avvenire al Tribunale che ha pronunciato e non alla Corte d'appello, nei limiti di tali regole.
art. 444 c.p.p.
Norma richiamata nel contesto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; l'articolo è menzionato nel testo della sentenza come riferimento alla possibilità di applicazione della pena concordata e agli effetti sulla confisca.
Massime di principio
- La confisca del profitto nei reati tributari è obbligatoria: se il giudice ha accertato la responsabilità e l'ammontare dell'imposta evasa, deve disporre la confisca, senza discrezionalità.
- L'obbligo di confisca comporta anche l'onere per il giudice di compiere gli accertamenti necessari, utilizzando gli elementi probatori disponibili e adottando procedure integrative quando le informazioni risultino incomplete, compatibilmente con la celerità del processo.
- La mera difficoltà nel determinare i costi d'impresa non giustifica di per sé l'omissione della confisca quando l'imposta evasa è stata quantificata o è quantificabile con sufficiente gravità indiziaria; il giudice deve comunque motivare e, se necessario, rimandare la determinazione al giudizio di rinvio.
- Se la Corte di cassazione riscontra omissioni su statuizioni obbligatorie (come la confisca), può annullare la sentenza limitatamente al punto omesso e rinviare per nuovo esame al medesimo giudice di merito, anche in diversa composizione.
- In imposte evase per più anni, il giudice deve quantificare l'ammontare annuale e il profitto complessivo ai fini della confisca; ove siano indicate cifre precise in sentenza, esse costituiscono base sufficiente per disporre la confisca almeno nei limiti indicati.
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