Cassazione Penale, Sentenza n. 11562/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per furto e indebito utilizzo di carte di debito. Articola due motivi: (1) nullità per violazione del diritto di difesa a causa della tardiva comunicazione, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, delle conclusioni scritte del Procuratore generale (comunque pervenute al difensore il 24/11/2020 a fronte dell'udienza del 2/12/2020); (2) violazione di legge e vizi di motivazione riguardo all'accertamento della responsabilità, dedotto che l'identificazione è fondata esclusivamente sul sommario e arbitrario riconoscimento dell'imputata da parte degli operanti su immagini di videosorveglianza poco definite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza del termine previsto dall'art. 23 d.l. 9/11/2020, n. 149 (poi trasfuso nell'art. 23-bis L. 18/12/2020, n. 176) per la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non determina nullità automatica: tale termine non è perentorio e la giurisprudenza richiede che il ritardo abbia effettivamente impedito alla difesa di presentare tempestivamente le proprie conclusioni (ossia cinque giorni prima dell'udienza) per configurare lesione del diritto di difesa. Nel caso il difensore ha ricevuto le conclusioni il 24/11/2020 e ha poi presentato memorie tempestive, così da escludere pregiudizio concreto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura di violazione di legge con riferimento alle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) perché l'inosservanza di tali regole non è, di per sé, quella tipo di vizio previsto dall'art. 606 lett. c) c.p.p.; inoltre il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su ricognizioni non formali e sull'attendibilità della testimonianza dell'operante che descrive l'operazione ricognitiva. Le censure di motivazione sono state ritenute generiche e meramente fattuali; la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 23
Nel periodo emergenziale il termine indicato per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero non è perentorio e la sua violazione non comporta automaticamente la nullità del giudizio; occorre provare il concreto pregiudizio alla difesa (impossibilità di presentare le proprie conclusioni nei termini utili).
legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis
Norma di rinvio/trasfusione della disciplina emergenziale: conferma che il termine non produce automaticamente nullità salvo il caso di effettivo pregiudizio alla difesa.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato come parametro per la nozione di nullità generale; la Corte afferma che il ritardo nella comunicazione delle conclusioni non integra di per sé una nullità generale salvo che abbia determinato l'impossibilità per la difesa di agire nei termini stabiliti.
art. 192 c.p.p.
Norme sulla valutazione della prova: la loro inosservanza costituisce invece, in genere, materia di critica sul piano della valutazione nel merito e non un vizio procedurale automaticamente sanzionato ai fini di cassazione come 'violazione di legge' ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, lett. c) c.p.p.
Prevede la possibilità di ricorrere per violazione di norme processuali a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; la Corte ricorda che per far valere una violazione di legge è necessario che la norma violata comporti una sanzione di tal genere, cosa non verificata per le disposizioni di cui all'art. 192 c.p.p.
artt. 213 e ss. c.p.p.
Regole sulle ricognizioni e identificazioni: la Corte osserva che il giudice di merito può valorizzare anche ricognizioni non formali se corroborate dalla testimonianza dell'operante e valutate alla luce del libero convincimento motivato.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero nell'ambito delle disposizioni emergenziali Covid non genera automaticamente nullità: per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa, ossia che il ritardo abbia impedito di depositare le proprie conclusioni nei termini utili.
- Le censure basate su presunte violazioni delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) sono, di norma, critiche di merito non idonee a costituire violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.; per la cassazione è necessario inquadrare la questione in una delle fattispecie tassative previste dalla legge (es. mancanza di motivazione o motivazione apparente/contraddittoria).
- La prova di identificazione fondata su riconoscimento dell'operante da immagini di videosorveglianza può essere ritenuta valida se la relativa testimonianza è dettagliata e il giudice ne valuta l'attendibilità; per contrastarla efficacemente la difesa deve indicare elementi concreti: scarsa qualità delle immagini, incongruenze nelle descrizioni, mancanza di riscontro probatorio o vizi nella catena di custodia delle immagini.
- In presenza di comunicazioni tardive da parte del pubblico ministero la difesa dovrebbe documentare tempestivamente l'esistenza di un pregiudizio reale (ad es. impossibilità materiale di redigere memorie) o chiedere rinvio/termini integrativi; la semplice asserzione di tardività, senza prova del danno, è insufficiente.
- Quando si impugna una motivazione di merito è importante articolare censure concrete e confrontarsi con i passaggi motivazionali del giudice d'appello: censure generiche o apodittiche difficilmente superano il filtro di ammissibilità.
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