Sentenza n. 2512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5975/2025, limitatamente al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Comune di Centola non aveva dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5975/2025, che aveva annullato un ordine di demolizione illegittimo e condannato il Comune e il soggetto intervenuto ad opponendum al pagamento, ciascuno, di 3.000 euro oltre oneri di legge. Il ricorrente ha chiesto il pagamento unitario di 10.379,72 euro, comprendente i compensi professionali, il rimborso forfettario, CPA, IVA e i contributi unificati dei due gradi di giudizio, nonché l'assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando l'assenza di prova dell'adempimento. Ha tuttavia escluso la quantificazione unitaria richiesta, perché la sentenza ottemperanda aveva condannato separatamente il Comune e il soggetto intervenuto al pagamento di 3.000 euro ciascuno, oltre oneri di legge, senza prevedere un vincolo di solidarietà. Poiché il giudizio di ottemperanza era stato proposto soltanto contro il Comune, quest'ultimo è stato condannato a pagare esclusivamente la somma posta a suo carico, pari a 3.000 euro oltre oneri di legge, nonché la restituzione pro quota del contributo unificato. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno o un funzionario designato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state parzialmente compensate e, per la parte residua, il Comune è stato condannato a pagare 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la restituzione del contributo unificato relativo ai giudizi precedenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi esattamente al contenuto del titolo esecutivo e non può estendere la condanna oltre quanto espressamente disposto dalla sentenza da eseguire.
- Quando il titolo giudiziale pone a carico di più soggetti condanne individuali di pari importo senza prevedere la solidarietà, ciascun coobbligato risponde esclusivamente della somma posta a suo carico; il creditore non può pretendere da uno solo l'importo complessivo dovuto anche dall'altro.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza amministrativa, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta destinato a provvedere, a spese dell'amministrazione, in caso di ulteriore inerzia.
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