Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento reso dal U.T.G. - Prefettura di Foggia, notificato a mani in data -OMISSIS-– di rigetto dell'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- il -OMISSIS-per il tramite dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, con la quale è stato chiesto il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta per l’esercizio delle mansioni di -OMISSIS-; b) se e per quanto occorra: b.1) della nota prefettizia del -OMISSIS-, con cui veniva comunicato al ricorrente preavviso di diniego alla richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola, notificata a mani il -OMISSIS-; b.2) della nota prot. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Foggia, datata -OMISSIS-, con cui i Militari del CP di Foggia hanno comunicato alla Prefettura di Foggia che l’istante sarebbe solito accompagnarsi con persone gravate da precedenti di polizia, di cui non si conosce l’esatto contenuto in quanto prodotta dalla Prefettura di Foggia oscurata delle generalità dei soggetti pregiudicati; b.3) dei controlli di polizia menzionati nel provvedimento di cui innanzi sub a), mai comunicati o notificati al ricorrente e di cui non si conosce il contenuto; c) nonché di ogni altro eventuale atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202500073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta, fondato sulla frequentazione del richiedente con soggetti gravati da precedenti di polizia e penali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo del porto d'armi a tassa ridotta, deducendo la violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. 773/1931, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Il provvedimento si fondava su accertamenti dei Carabinieri dai quali risultava che l'interessato era stato controllato in compagnia di dodici persone con precedenti per reati contro la persona, ricettazione, rapina, furto, oltraggio, resistenza, violenza e minaccia, atti persecutori, stupefacenti e armi. Secondo la Prefettura, tale contesto relazionale giustificava un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del richiedente e faceva ritenere concretamente possibile che le armi fossero messe a disposizione dei soggetti frequentati. Il ricorrente ha contestato l'idoneità di tali elementi a dimostrare l'inaffidabilità e ha lamentato, inoltre, la conoscenza solo parziale della nota istruttoria e dei controlli richiamati nel provvedimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto erronea la valutazione degli elementi istruttori e ha annullato il diniego. La mera circostanza che il ricorrente sia stato trovato in più occasioni in compagnia di persone gravate da precedenti non dimostra, da sola, che egli sia solito accompagnarsi consapevolmente e stabilmente a pregiudicati, anziché trovarsi con loro in modo occasionale o fortuito. Inoltre, il rischio che il titolare possa mettere le armi a disposizione di soggetti malavitosi è stato ritenuto meramente congetturale e non adeguatamente collegato a fatti, circostanze o indizi specifici. Ai sensi dell'art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S., l'Amministrazione può valutare discrezionalmente gli elementi indicativi del rischio di abuso, ma deve fondare il giudizio su un accertamento concreto e complessivo, idoneo a dimostrare ragionevolmente l'inaffidabilità nel buon uso delle armi. Il diniego, soprattutto nei confronti di chi utilizza il titolo per lo svolgimento dell'attività lavorativa, deve essere puntuale e circostanziato e non può risolversi in un mero sospetto o in una presunzione automatica di disponibilità al prestito o alla cessione dell'arma. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 43, ultimo comma, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il rischio di abuso delle armi può essere valutato discrezionalmente, ma deve fondarsi su fatti, circostanze o indizi, considerati globalmente, che rendano ragionevolmente plausibile l'inaffidabilità del possessore; non è sufficiente un sospetto congetturale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato mediante una valutazione puntuale e circostanziata degli elementi istruttori posti a fondamento del giudizio prognostico negativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato e il ricorrente ha presentato osservazioni; la decisione si è concentrata sulla sufficienza e attendibilità dell'istruttoria e della motivazione finale.

  • art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il rilascio e il diniego delle licenze di pubblica sicurezza, nel quadro della valutazione dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 42 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato quale disciplina del porto d'armi, nell'ambito della verifica dei presupposti per il rinnovo della licenza.

Massime di principio

  • Il diniego o mancato rinnovo di una licenza di porto d'armi fondato sull'inaffidabilità del richiedente deve basarsi su fatti, circostanze o indizi concretamente accertati e globalmente valutati, idonei a rendere ragionevole il giudizio prognostico di rischio di abuso dell'arma.
  • La mera frequentazione occasionale o la presenza del richiedente, in occasione di controlli, insieme a persone gravate da precedenti penali o di polizia non determina automaticamente né l'inaffidabilità del titolare né una presunzione di disponibilità a prestare o cedere l'arma a terzi controindicati.
  • L'Amministrazione non può fondare il diniego del porto d'armi su una congettura circa la possibile disponibilità dell'arma da parte di soggetti malavitosi; deve individuare elementi specifici che colleghino il contesto relazionale del richiedente a un concreto rischio di abuso.
  • Il diniego di rinnovo del porto d'armi a tassa ridotta, specialmente quando il titolo è funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa, deve essere puntuale, circostanziato e sorretto da un'istruttoria idonea a distinguere una stabile e consapevole condotta di vita da incontri occasionali o fortuiti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.