Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana sull’istanza di autorizzazione minimale per l’esecuzione dei test BRCA 1 e 2 nell’ambito del relativo percorso diagnostico-terapeutico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, nell’ambito di un più ampio contenzioso relativo al mancato inserimento della propria struttura nella rete regionale dei centri autorizzati alla diagnostica molecolare e alla profilazione genomica oncologica, ha chiesto in via subordinata l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza del 26 giugno 2024. Con tale istanza aveva domandato almeno l’autorizzazione limitata all’effettuazione dei test dei geni BRCA 1 e 2 nell’ambito del percorso diagnostico-terapeutico relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio, richiamando il D.A. n. 2347 del 20 dicembre 2019. La ricorrente aveva inoltre censurato gli atti regionali riguardanti il mancato riconoscimento della struttura, deducendo violazione della disciplina regionale, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, nonché illegittima limitazione della concorrenza e mancata attivazione del soccorso istruttorio. Ai fini della presente decisione rileva tuttavia esclusivamente la domanda sul silenzio relativa all’autorizzazione minimale. L’Amministrazione, nella memoria del 29 novembre 2024, ha dichiarato che non era stato adottato alcun provvedimento di rigetto e che il procedimento non si era ancora concluso. Alla data della decisione non risultava intervenuto alcun provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda sul silenzio-inadempimento, ritenendo comprovata, anche per espressa ammissione dell’Amministrazione, la perdurante inerzia nella definizione del procedimento avviato con l’istanza di autorizzazione minimale. Tale inerzia viola l’obbligo generale di provvedere previsto dall’art. 2 l.r. n. 7/2019 e dall’art. 2 l. n. 241/1990. Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e l’ha condannata a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, senza imporre il rilascio dell’autorizzazione richiesta né anticipare il contenuto della decisione amministrativa. Le spese della fase sono state poste a carico dell’Assessorato, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge; sono state compensate con le parti costituite estranee alle ragioni dell’accoglimento e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite. La sentenza è qualificata come non definitiva poiché il giudizio più ampio sugli ulteriori atti impugnati resta pendente.

Norme richiamate

  • art. 2 l.r. n. 7/2019

    Prevede l’obbligo dell’amministrazione regionale di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto; la sua violazione consente di qualificare come illegittima l’inerzia amministrativa.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Stabilisce l’obbligo generale della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il TAR lo applica quale fondamento dell’azione avverso il silenzio.

  • art. 2, comma 11, l.r. n. 7/2019

    È richiamato quale base per la trasmissione della sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    È richiamato, unitamente alla disciplina regionale, ai fini della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione ammette che il procedimento non è stato concluso e non ha adottato alcun provvedimento espresso, sussiste l’illegittimità del silenzio-inadempimento, purché l’istanza abbia dato origine a un procedimento rispetto al quale operi un obbligo di provvedere.
  • L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine giudiziale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine fissato dal giudice, ma non implica di per sé l’obbligo di adottare un contenuto decisorio favorevole al richiedente.
  • La successiva pendenza di un contenzioso principale sugli atti eventualmente adottati o sul mancato riconoscimento di una più ampia autorizzazione non esclude l’autonoma configurabilità del silenzio rispetto a una distinta istanza subordinata volta a ottenere un’autorizzazione limitata.
  • Nel giudizio sul silenzio, il giudice accerta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’illegittimità dell’inerzia, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere autorizzatorio, salvo i limiti propri dell’azione di cui all’art. 31 c.p.a., non richiamato espressamente nel testo.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioProfessioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.