Sentenza n. 741/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 28 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale; - della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 27 febbraio 2025, con cui sono stati approvati i verbali della seduta del 28 gennaio 2025, nella parte in cui il Consiglio comunale si pronuncia sulla decadenza del ricorrente; - della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 27 febbraio 2025, con cui si prende atto della decadenza del ricorrente e dell’impossibilità della sua surroga; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari che hanno dichiarato la decadenza dalla carica di consigliere comunale, approvato i relativi verbali e preso atto dell'impossibilità della surroga
Esito
Favorevole al ricorrente (consigliere comunale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, eletto consigliere comunale, ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ne ha dichiarato la decadenza per assenza a sedute consecutive, nonché le successive deliberazioni di approvazione dei verbali e di presa d'atto della decadenza e dell'impossibilità della surroga. Ha dedotto: violazione dell'art. 43 TUEL, dello Statuto comunale e del Regolamento consiliare, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che l'assenza alla prima seduta era motivata da protesta politica e le assenze alle due sedute successive da ragioni di salute documentate da certificati medici; difetto di motivazione, per omessa considerazione delle giustificazioni e dei certificati; violazione delle regole partecipative e del contraddittorio procedimentale, anche perché il Sindaco avrebbe richiamato ulteriori assenze mai contestate e non comprese nell'oggetto del procedimento; invalidità derivata degli atti successivi. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danno alla reputazione professionale e all'immagine politica. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo la mancata impugnazione dell'art. 24 del Regolamento consiliare e l'esistenza di ulteriori assenze non giustificate idonee, da sole, a fondare la decadenza.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni del Comune. La mancata impugnazione dell'art. 24 del Regolamento consiliare era irrilevante, perché tale disposizione non prevedeva la decadenza per omessa giustificazione preventiva né impediva di presentare le giustificazioni dopo l'avvio del procedimento. Le ulteriori assenze genericamente richiamate dal Sindaco erano irrilevanti, non essendo state contestate nel procedimento e non avendo consentito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il quadro normativo richiedeva la mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive e imponeva al Consiglio di tenere adeguatamente conto delle cause giustificative e dei documenti prodotti. Il ricorrente aveva tempestivamente depositato un certificato del 24 settembre 2024, prescrivente quattro giorni di riposo e idoneo a giustificare l'assenza del 26 settembre, e un certificato del 16 ottobre 2024, parimenti prescrivente quattro giorni di riposo e idoneo a giustificare l'assenza del 17 ottobre. Ne derivava che non risultava integrata la fattispecie della mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. Il Consiglio comunale, omettendo di considerare e motivare sulle certificazioni mediche, era incorso in difetto di istruttoria e di motivazione. Sono stati pertanto annullati tutti gli atti impugnati. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità delle allegazioni e insufficiente prova del pregiudizio. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
La decadenza per assenze è subordinata alla disciplina statutaria e al rispetto della procedura che garantisce al consigliere la possibilità di far valere le cause giustificative.
art. 17 dello Statuto comunale
La mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.
La decadenza presuppone tre assenze consecutive non giustificate e deve essere dichiarata dal Consiglio con apposita deliberazione, all'esito del contraddittorio sulle giustificazioni.
art. 15, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale
Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Il Consiglio deve esaminare effettivamente e considerare adeguatamente le giustificazioni e i documenti prodotti dal consigliere nel termine assegnato.
art. 3 l. 241/1990
La deliberazione di decadenza deve motivare sulle ragioni per cui le giustificazioni e la documentazione prodotte dal consigliere non sono ritenute idonee.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il procedimento di decadenza deve individuare correttamente i fatti contestati e consentire al consigliere di difendersi rispetto alle specifiche assenze poste a fondamento del procedimento.
art. 74 c.p.a.
La decisione è stata redatta in forma semplificata.
Massime di principio
- La decadenza del consigliere comunale per assenze può essere dichiarata soltanto quando risultino effettivamente integrate le condizioni previste dallo statuto e dal regolamento comunale, inclusa la mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive.
- Nel procedimento di decadenza, il Consiglio comunale deve esaminare e tenere adeguatamente conto delle giustificazioni e dei documenti probatori tempestivamente prodotti dal consigliere; l'omessa considerazione di certificazioni idonee a giustificare alcune assenze determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- La deliberazione di decadenza deve motivare specificamente sulle ragioni per cui le giustificazioni presentate dal consigliere non sono ritenute idonee; non è sufficiente una motivazione che ometta ogni riferimento alla documentazione decisiva prodotta nel procedimento.
- Nel procedimento di decadenza possono essere poste a fondamento della decisione soltanto le assenze specificamente contestate e sottoposte al contraddittorio procedimentale; ulteriori assenze genericamente richiamate e mai contestate non possono integrare autonomamente il presupposto della decadenza.
- La domanda risarcitoria per danno alla reputazione o all'immagine non può essere accolta quando le allegazioni sul pregiudizio siano generiche e non forniscano adeguata prova dell'effettivo danno subito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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