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Sentenza

Sentenza n. 14343/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - della graduatoria di merito e della graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il -OMISSIS- e successivamente rettificate in data -OMISSIS- – del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicata in data -OMISSIS-, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda; - del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del -OMISSIS-; - della Graduatoria dei vincitori rettificata pubblicata in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente con specifico riferimento, tra gli altri, all’art. 7 relativo all’attribuzione dei punteggi sui titoli; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; nonché per la declaratoria di illegittimità ovvero per la disapplicazione della clausola del bando di cui all’art. 7, paragrafo 3, per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso; e per la conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione della ricorrente assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; ed in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Giustizia amministrativa202306813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e dei vincitori, con relativi atti di approvazione e consequenziali, nella parte concernente l'attribuzione del punteggio per i titoli

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie e gli atti di approvazione relativi a un concorso pubblico per il reclutamento di personale amministrativo non dirigenziale, contestando l'erronea o ingiusta attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati nella domanda. Ha inoltre dedotto l'illegittimità o la disapplicazione dell'art. 7, paragrafo 3, del bando, ritenuto discriminatorio nella valutazione dei titoli di studio, chiedendo il riesame della propria posizione, l'attribuzione del maggior punteggio spettante e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli e alla legittimità della clausola del bando. In prossimità dell'udienza di trattazione, la ricorrente ha dichiarato di avere assunto, nelle more del giudizio, la posizione di funzionaria presso l'Agenzia delle Entrate e di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, rinunciando anche alle spese di lite. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nelle more del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, rendendo attuale una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
  • La dichiarazione di rinuncia alle spese di lite può giustificare, ove ritenuto equo dal giudice, la compensazione delle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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